Anche nei decreti ingiuntivi si può avere distrazione delle spese legali per il procuratore antistatario

La prassi nel foro di Velletri per il rilascio della formula esecutiva non è univoca e la questione è ora all’attenzione della dirigenza della cancelleria dei decreti iingiuntivi

Nei decreti ingiuntivi si può avere distrazione delle spese legali per il procuratore antistatario; ma la prassi nel foro di Velletri per il rilascio della formula esecutiva non è univoca. Alcune cancellerie, quando vi è distrazione delle spese legali, rilasciano due formule esecutive, il c.d. “Comandiamo”, una per l’avvocato antistatario e una per la parte, essendo due i titoli esecutivi, ancorché incorporati nel medesimo documento; altre cancellerie, come quella dei decreti ingiuntivi del tribunale di Velletri, rilasciano una sola formula esecutiva generica, senza distinguere tra titolo esecutivo nell’interesse del procuratore antistatario e titolo esecutivo nell’interesse della parte. Non è ancora chiaro, in difetto di una precisa presa di posizione della presidenza del tribunale, se per i decreti ingiuntivi sia sufficiente una sola formula esecutiva, come sostiene la cancelleria del tribunale di Velletri, ovvero debbano essere rilasciate due formule esecutive, una per la sorte nell’interesse della parte e una per le spese legali nell’interesse del procuratore antistatario, come sembrerebbe corretto

In effetti, la questione è ora all’attenzione della dirigenza della cancelleria dei decreti ingiuntivi del tribunale di Velletri, per una vicenda che ha coinvolto l’avvocato Carlo Affinito. Il professionista aveva richiesto l’esecutorietà del decreto ingiuntivo definitivamente esecutivo n. 1333/2020 (RG 4019/2020) emesso dal tribunale di Velletri il 01.09.2020 e depositato in cancelleria il 02.09.2020, sia in favore di sé stesso quale avvocato antistatario delle spese legali di € 600,00 per diritti e onorari ed € 111,00 per esborsi oltre spese generali iva e c.p.a., sia in favore delle parti per la sorte di € 6.056,57 oltre interessi. 

A seguito di tale richiesta, veniva emesso decreto di esecutorietà dal tribunale di Velletri, da parte del giudice dott. Enrico Colognesi in data 05.03.2021,  n. cronol. 1551/2021 repert. n. 749/2021. Successivamente, l’avvocato chiedeva alla cancelleria l’apposizione di due formule esecutive, una nell’interesse delle parti e una nell’interesse di sé stesso quale procuratore antistatario. Tuttavia, la cancelleria della sezione decreti ingiuntivi del tribunale di Velletri in data 23.06.2021, rilasciava un’unica formula esecutiva, senza distinguere tra titolo esecutivo nell’interesse della parte e titolo esecutivo nell’interesse dell’avvocato antistatario. Che non si trattasse di un errore, veniva fatto presente all’avv. Carlo Affinito con una pec dello stesso giorno, in cui gli si rifiutava l’apposizione della formula esecutiva nell’intesse dell’antistatario, in quanto “deposito di atto già pervenuto. Atti rifiutati il 23.06.2021”.

Per ovviare a quello che si riteneva un mero errore di accettazione telematica degli atti, il predetto professionista chiedeva un appuntamento con gli addetti della cancelleria e, nell’incontro, apprendeva che, diversamente dalla prassi adottata in altri uffici del tribunale (quale ad esempio la sezione lavoro del tribunale di Velletri) o in altri tribunali d’Italia (ad esempio il tribunale di Benevento), nella cancelleria dei decreti ingiuntivi del tribunale di Velletri sarebbe invalsa la prassi, secondo cui non si rilascerebbero le formule esecutive a favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, in quanto gli avvocati, ormai, possono accedere telematicamente al fascicolo elettronico del tribunale e potrebbero da sé stessi provvedere all’incombente, scaricando il titolo esecutivo, regolarmente munito di formula esecutiva generica dal funzionario o dal cancelliere, e certificarlo conforme all’originale digitale; in tal modo, si  potrebbe ovviare alla distinzione tra rilascio del titolo esecutivo a favore della parte e a favore del procuratore antistatario

Tuttavia, la questione è tutt’altro che pacifica e la scelta della cancelleria pare criticabile. Infatti, secondo la giurisprudenza, “in virtù del provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore con procura della parte vittoriosa (art. 93 c.p.c.), si instaura, fra costui e la parte soccombente, un rapporto autonomo rispetto a quello fra i contendenti che, nei limiti della somma liquidata dal giudice, si affianca a quello di prestazione d’opera professionale fra il cliente vittorioso e il suo procuratore; in tale veste il difensore distrattario è l’unico legittimato a intimare il precetto di pagamento dell’importo delle spese e degli onorari (cfr. Cass. Sez. 3, sentenza n.27041 del 12/11/2008 – Rv. 605450 – 01 ); infatti, “La distrazione delle spese processuali ex art. 93 c.p.c., perfeziona una fattispecie delegatoria per cui la parte soccombente è tenuta ad adempiere la propria obbligazione direttamente nei confronti dell’avvocato distrattario (creditore anticipatario), estinguendo, al tempo stesso, anche il debito per le spese di lite nei confronti della parte processualmente vittoriosa, pertanto, quando il giudice attribuisce all’avvocato anticipatario le spese processuali, il difensore distrattario è titolare di un proprio e autonomo diritto alla prestazione avente a oggetto il pagamento delle spese di lite liquidate in sentenza/provvedimento esecutivo.

In altri termini, mentre il debitore resta sempre la parte processuale soccombente, il creditore è l’avvocato; ”l’assenso (espresso o tacito) della parte assistita alla dichiarazione di distrazione resa in giudizio dal proprio difensore, perfeziona una fattispecie delegatoria per cui la parte soccombente è tenuta ad adempiere la propria obbligazione direttamente nei confronti del difensore-distrattario (creditore) (cfr. Cass. Sez. 3 – sentenza n. 13367 del 29/05/2018 – Rv. 648796- 01). A conferma di un diritto autonomo riconosciuto al procuratore antistatario, la Suprema Cotte di legittimità riconosce allo stesso “la qualità di parte nel giudizio di impugnazione se si controverte sulla distrazione delle spese” (cfr. Cass. Sez. 2, sentenza n. 8428 del 27/04/2016 – Rv. 639600 – 01).

La Suprema Corte precisa, pure, che “il precetto nell’interesse del procuratore antistatario è nullo se non sia stato preceduto dalla notifica di titolo esecutivo nell’interesse dello stesso procuratore” (Cassazione, Sez. 2, sentenza n. 8428 del 27/04/2016 – Rv. 639600 -01); ciò premesso, appare chiaro che il difensore ha diritto di richiedere, autonomamente, nel proprio interesse, la copia esecutiva del provvedimento che, definendo una controversia, disponga la distrazione delle somme liquidate in favore del medesimo difensore, tanto per porre in esecuzione il provvedimento”. 

In tal senso si è infatti espresso il tribunale di Benevento, con provvedimento del presidente del tribunale Dott.ssa Marilisa Rinaldi, n. 3158/2019, del 31.10.2019 r.g. n. 1003/2019; tuttavia, tale provvedimento è stato disatteso, almeno in parte, dal tribunale di Velletri. Nel caso in esame, l’avvocato Affinito, dopo aver chiesto e ottenuto l’esecutorietà per mancata opposizione del decreto ingiuntivo, ai sensi dell’art. 647 c.p.c. nella sua interezza (emesso dal tribunale di Velletri il 01.09.2020 e depositato in cancelleria il 02.09.2020) ha richiesto, una volta formato e ottenuto il titolo esecutivo, la “spedizione in formula esecutiva“, una in proprio e l’altra nella qualità di procuratore delle parti creditrici, al fine di provvedere alla notifica di due precetti, uno per la somma attribuita alla parte e l’altro per le spese riconosciute all’avvocato antistatario.

In effetti, la mancata apposizione, da parte della cancelleriadella formula esecutiva nell’interesse del procuratore antistatario, impedisce al professionista di azionare in sede esecutiva il decreto ingiuntivo ottenuto, limitatamente alle spese legali

Attualmente, la questione è all’esame della dirigenza della cancelleria, essendosi riservato il professionista, in caso di ritardo e ulteriore diniego nel rilascio della formula esecutiva in suo favore, di presentare ricorso al sig. presidente del tribunale ex artt. 745 c.p.c., relativo al procedimento di rilascio di copia e collazione degli atti pubblici, che prevede che in caso di rifiuto o di ritardo da parte dei cancellieri, l’istante può ricorrere al presidente del tribunale presso cui il cancelliere esercita le sue funzioni, per ottenere l’emissione di un ordine di provvedere immediatamente al rilascio della formula esecutiva nell’interesse del procuratore antistatario, oltre che della parte creditrice personalmente ovvero ai sensi dell’art. 476 c.p.c. per ottenere il rilascio di più copie esecutive, una per la parte, una per il procuratore antistatario, senza confondere con la possibilità di scaricare il provvedimento dal fascicolo telematico (infatti, l’operazione di apposizione della formula esecutiva è distinta dall’operazione di rilascio di copia del medesimo provvedimento).

Tale procedura sconta però il contributo unificato di € 98,00 e la marca di € 27,00 e va iscritta a ruolo con il codice n. 401002 avente la denominazione di “rilascio seconda copia esecutiva”; non potendosi applicare l’esenzione, prevista dalle circolari del Ministero della Giustizia numeri 0030756.U del 06.03.2007 e 022122612.U del 28.09.2010 che sanciscono l’esenzione dal contributo unificato per i soli ricorsi riguardanti la seconda copia esecutiva di atti giudiziari, non per quella relativa all’antistatario. 

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