Il 13 agosto 2007 Alberto Stasi ha ucciso la sua fidanzata, Chiara Poggi. Il 12 dicembre 2015 viene condannato alla pena di 16 anni di reclusione, che sta scontando nel carcere di Bollate. In questa vicenda, com’è comprensibile, oltre all’aspetto giuridico entrano in campo molti sentimenti. E a volte, anche un po’ di populismo. La condanna a 16 anni, ad esempio, non è stata inflitta perché, come ho sentito da più parti, i giudici non erano sicuri e quindi hanno optato per una pena lieve. I processi in Italia vengono garantiti dalla Costituzione, per cui una persona può essere condannata solo se viene reputata colpevole “oltre ogni ragionevole dubbio”.
La condanna a 16 anni di Alberto Stasi
I 16 anni, quindi, non derivano da un dubbio dei giudici, bensì dalla facoltà dell’imputato di avvalersi del rito abbreviato, giudizio che permetteva la riduzione della pena pari a un terzo, in caso di condanna. Questo è stato possibile fino al 2019, quando la legge n. 33/2019 ha introdotto il comma 1 bis all’art 438 cpp. Tale disposizione prevede che il rito abbreviato non è più ammesso per i reati punibili con la pena dell’ergastolo.
Se il processo si fosse svolto dopo tale modifica, Alberto Stasi sarebbe stato presumibilmente condannato a 24 anni. Per quanto concerne la semilibertà, sempre la legge contempla questa eventualità basandosi su alcuni criteri. Innanzitutto, il condannato deve aver scontato la maggior parte della pena, ma soprattutto deve aver compiuto un valido percorso rieducativo, atto al reinserimento in società.
In Italia il carcere ha una funzione rieducativa e riabilitativa, come scritto nel 3° comma dell’articolo 27 della Costituzione, il quale sancisce che: «Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato».
La funzione del carcere
Il regime di semilibertà consente al detenuto che ne beneficia di “uscire dal carcere per svolgere attività lavorative, formative o comunque utili al reinserimento sociale”. Nel caso in questione, il Tribunale del Riesame ha valutato la condotta di Stasi in questi dieci anni, riscontrando “costanti contatti” tra lo stesso e gli educatori e psicologi del carcere, oltre ad una “assoluta adesione alle regole” e “regolarità della condotta nel corso dello svolgimento del lavoro all’esterno e della fruizione dei permessi premio”.
E’ umanamente comprensibile lo stato d’animo dei genitori di Chiara, (la mamma ha dichiarato all’Ansa: “Spero di non incontrare mai Alberto”), ma la legge è questa e il Tribunale del Riesame non ha fatto altro che applicarla.
E’ bene ribadire, comunque, che questa decisione esula completamente dalle nuove indagini su Andrea Sempio. Le due cose non sono in alcun modo collegate. Giuridicamente Alberto Stasi resta l’unico colpevole dell’omicidio di Chiara Poggi, Andrea Sempio al momento è indagato, nemmeno imputato, per concorso.
David Mario Arciero