Frosinone, Morolo: arriva l’ordinanza del Sindaco contro le prostitute

Pungo duro dell’amministrazione comunale di Morolo nei confronti della prostituzione. Il sindaco Anna Maria Girolami ha emesso un’ordinanza urgente

Pungo duro dell’amministrazione comunale di Morolo nei confronti della prostituzione. Il sindaco Anna Maria Girolami ha emesso un’ordinanza urgente nella quale, per esigenze di sicurezza pubblica, è fatto divieto a chiunque, su tutto il territorio comunale:

1) di porre in essere comportamenti diretti in modo non equivoco a offrire prestazioni sessuali a pagamento, consistenti nell’assunzione di atteggiamenti di richiamo, di invito, di saluto allusivo ovvero nel mantenere abbigliamento indecoroso o indecente in relazione al luogo ovvero nel mostrare nudità, ingenerando la convinzione di esercitare la prostituzione. La violazione si concretizza con la semplice fermata al fine di contrattare il soggetto dedito al meretricio, nonché con lo stazionamento e/o l’appostamento della persona e/o l’adescamento di clienti e l’intrattenersi con essi, e/o con qualsiasi altro atteggiamento o modalità comportamentali, compreso l’abbigliamento, che possano ingenerare la convinzione che la stessa stia esercitando la prostituzione;

2) di richiedere informazioni a soggetti che pongano in essere i comportamenti descritti al precedente punto 1) e/o di concordare con gli stessi l’acquisizione di prestazioni sessuali a pagamento;

3) alla guida di veicoli, all’interno del sistema viario della zona ASI, di eseguire manovre pericolose o di intralcio alla circolazione stradale, ivi compresa la sosta e/o la fermata, per motivi diversi rispetto all’ingresso o all’uscita, ovvero al carico e/o scarico di merci, destinate agli opifici ove insistono attività industriali, commerciali o di terziario ubicate in prossimità della sede stradale, al fine di porre in essere i comportamenti descritti al punto 2).

Le violazioni previste a punti precedenti comportano l’irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. 30,04,1992, (Nuovo Codice della Strada). Ferma restando l’eventuale applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, le violazione previste ai sopra riportati punti 1 e 2 sono sanzionate con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00. In alternativa all’assoggettamento alla sanzione stabilita nella presente ordinanza e anche in coerenza con il dettato dell’art. 18 del D.Lgs. 25.7.1998 n. 286, le persone dedite alla prostituzione, vittime di violenza o di grave sfruttamento ovvero in stato di particolare disagio, potranno essere avviate a programmi di sostegno e reinserimento psicologico e sociale attivi sul territorio comunale per il loro recupero.

Immagine di archivio 

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