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Avv. Affinito: Il reato di stalking nella prassi degli uffici del Tribunale e della Procura della Repubblica di Velletri

"Alle volte, conviene non denunciare, perché lo Stato tradisce il suo obbligo. Ricordiamocelo: lo Stato ha un obbligo, non deve infliggere altro dolore, non deve trasformare la giustizia in tortura"
Di Redazione
Stalking
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Tra i reati che negli ultimi anni hanno assunto maggiore rilevanza sociale e mediatica, lo stalking occupa un ruolo centrale: un fenomeno insidioso, che nasce spesso in ambito relazionale e che richiede risposte rapide, competenti e misurate da parte delle istituzioni.

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Nei corridoi del Tribunale e della Procura della Repubblica di Velletri, magistrati, avvocati e forze dell’ordine si confrontano quotidianamente con storie di pressioni, minacce, pedinamenti e intrusioni nella vita privata, ciascuna diversa dall’altra ma spesso accomunate da dinamiche simili.

L’analisi dell’avv. Carlo Affinito offre uno sguardo dall’interno su come questi casi vengono esaminati, quali criteri vengono utilizzati per valutarli e quali difficoltà emergono nel trasformare denuncie e testimonianze in riscontri concreti.

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Approfondimento a cura dell’avvocato Carlo Affinito

Quando si parla del delitto di atti persecutori – e, più in generale, di quella guerra silenziosa e feroce che è la violenza domestica e di genere – il diritto assomiglia a un tavolo operatorio: freddo, metallico, implacabile. Sul piano concettuale, il legislatore e la giurisprudenza hanno scolpito due figure distinte, sebbene spesso inglobate nella stessa sofferenza: la persona offesa e la vittima. Due definizioni, due mondi.

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La persona offesa è una figura giuridica. Un ruolo formale. Il perno attorno a cui ruota il procedimento. Ha il diritto di essere informata, ascoltata, tutelata. L’art. 90-bis c.p.p. le garantisce l’accesso alle notizie sulle indagini; l’art. 90-ter c.p.p. pretende che sia avvertita persino delle evasioni e delle scarcerazioni dell’autore del reato; il legislatore le riconosce il patrocinio a spese dello Stato senza limiti di reddito, quando lo sfregio riguarda la sua dignità familiare, il suo corpo, il suo equilibrio.

Non è generosità dello Stato: è obbligo. Così ricorda la Cassazione, Sez. VI, n. 8691/2017, evocando la Direttiva 2012/29/UE: non si tratta di diritti condizionati, ma di garanzie imposte dall’Europa alle nostre coscienze giuridiche.

La vittima è un’altra cosa. È la verità sotto la toga. È la donna che trema mentre firma la denuncia, il ragazzo che non riesce più a dormire, la madre che finge serenità mentre le crolla il mondo. Qui la giurisprudenza ha alzato lo sguardo.Perché parlare di persona offesa non basta più. È troppo poco. Troppo sterile.

Il termine vittima viene ormai utilizzato come categoria autonoma, influenzata dalla Direttiva 2012/29/UE e dalla Convenzione di Istanbul. Il processo non deve ferire ancora. Non deve lacerare di nuovo. Eppure accade. Accade spesso.

La chiamano “vittimizzazione secondaria”.

Un termine elegante, quasi anodino, per nominare una violenza che non appare nelle statistiche degli omicidi, né nelle refertazioni d’urgenza. È la ferita che non deriva dal reato, ma da ciò che viene dopo: quando la macchina della giustizia – che dovrebbe accogliere e proteggere – si trasforma nel luogo dell’ennesima umiliazione.

Accade nei corridoi dei tribunali, nelle stanze delle audizioni, nelle attese infinite, nei sospetti non dichiarati. Accade quando una donna  maltrattata e già colpita viene esposta a un dolore ulteriore: quello prodotto dalle istituzioni, che anziché proteggerla, la incriminano per la controdenuncia dell’uomo violento o dei figli.

La nozione nasce in Europa, dentro le norme e le Carte che pretendono civiltà: la Raccomandazione CM/Rec(2006) del 14 giugno 2006, la Direttiva 2012/29/UE, e l’art. 18 della Convenzione di Istanbul.

Tutte impongono agli Stati l’obbligo morale e giuridico di non trasformare il processo in un supplizio: non sottoponete la vittima a pene aggiuntive, non consentite che la ricerca della verità degeneri in un percorso distruttivo per chi ha trovato il coraggio di denunciare e che spesso si trova a subire processi a sua volta per maltrattamenti in famiglia o calunnia, anziché essere protetta.

Succede davanti al Tribunale e alla Procura di Velletri: la vittima, che dovrebbe essere protetta, viene ferita di nuovo, ma dalle istituzioni.

È illecito, è dannoso, è inaccettabile. Ed è contrario al divieto consacrato negli strumenti internazionali e ribadito nella giurisprudenza interna, tanto civile quanto penale. Nella consapevolezza che la prescrizione cancellerà tutto e, intanto, si può voltare lo sguardo altrove. La Corte di Cassazione lo ha affermato più volte, pur senza usare formule retoriche: il processo non deve umiliare.

Nei procedimenti per violenza domestica e di genere, ha ammonito che gli accertamenti devono essere condotti con rispetto, evitando impropri ribaltamenti dell’onere morale e probatorio sul denunciante; ha imposto cautele nelle audizioni, nella protezione della privacy, nel ricorso a strumenti intrusivi; ha stigmatizzato condotte processuali idonee a colpevolizzare la persona offesa, riconoscendo che ciò produce effetti devastanti e incompatibili con il principio di tutela della vittima.

Ha ricordato che il giudice deve preservare dignità e sicurezza, in particolare quando sono coinvolte persone fragili, il cui interesse costituisce parametro prevalente, non un dettaglio accessorio.

E qui si apre il vero cuore del problema. La prevenzione della vittimizzazione secondaria impone vigilanza, proporzione, responsabilità. Significa evitare interrogatori ripetuti fino allo sfinimento. Evitare l’esposizione processuale della vittima, trasformata in presunto carnefice, imponendole altro dolore.

Evitare la svalutazione preconcetta delle denunce come capriccio, vendetta o vanità. Significa, soprattutto, rifuggire da misure “protettive” che – in realtà – sradicano la vittima dal suo mondo, la allontanano dai figli, la isolano dal contesto affettivo. E invece ciò accade continuamente e più spesso davanti al Tribunale di Velletri.

Non ci si fida più delle denunce delle vittime e queste si trovano ad essere processate, al posto dei loro carnefici.

Alle volte, conviene non denunciare, perché lo Stato tradisce il suo obbligo. Ricordiamocelo: lo Stato ha un obbligo, non deve infliggere altro dolore, non deve trasformare la giustizia in tortura. Una vittima non è un sospetto, né un ingombro, né un fastidio procedurale. È un essere umano. Che ha già sofferto abbastanza. Lo predica Cassazione Sez. Unite, n. 10959/2016.

Eppure, accade il contrario di quello che predicano le norme e la Suprema Corte: interrogatori ripetuti, insinuazioni, allusioni di responsabilità, sottoposizione della vittima a procedimento penale quale indagata/imputata. In tal caso, la giustizia diventa carnefice.

La vulnerabilità non è un difetto: è il codice che spiega il tremore nel racconto, la memoria spezzata, le versioni che cambiano perché il dolore cambia.

La Cassazione, Sez. VI, n. 39578/2022, lo ha detto senza ambiguità: una narrazione non lineare della persona offesa non può essere svalutata sul piano dell’attendibilità, se trova radice nella condizione di vulnerabilità psicologica. E questo perché la verità, quando sanguina, raramente procede in linea retta.

In fondo, la giustizia, quella applicata, non sa proteggere la vittima, ma anzi la trasforma in un documento o in un carnefice. Perché non esiste processo equo, se per celebrarlo dobbiamo distruggere chi lo ha chiesto. Contro chi perseguita la fragilità altrui non c’è indulgenza possibile, ma solo verità. Il resto è silenzio.

Avv. Carlo Affinito

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