C’è un momento, nella vita del diritto, in cui le parole tradiscono gli uomini. E accade -silenziosamente, senza proclami – quando un istituto nato per proteggere la fragilità diventa, per inerzia burocratica e pigrizia culturale, uno strumento di compressione.
È in quel momento che l’amministrazione di sostegno smette di essere una conquista civile e inizia a somigliare a un registro contabile. Non è un caso isolato. È una deriva. Una deriva ragionieristica.
L’amministrazione di sostegno – lo ricordiamo a chi pare averlo dimenticato – nasce con l’art. 404 c.c., non per sostituire la persona, ma per accompagnarla. Non per espropriarla della sua libertà, ma per custodirne il residuo, per quanto fragile, per quanto imperfetto. E invece, oggi, assistiamo a un fenomeno tanto diffuso quanto inquietante: la riduzione della persona a saldo, a entrate e uscite, a estratti conto passati al vaglio come fossero prove di colpevolezza.
Si guarda il beneficiario e non si vede più l’uomo o la donna da proteggere. Si vede il conto.
È una trasformazione subdola. Non si dichiara mai apertamente. Si insinua nei ragionamenti, nei provvedimenti, nelle memorie.
Si prende un bonifico, un prelievo, una ricarica – magari di poche centinaia di euro – e li si eleva a sintomi patologici.
Si costruisce una narrazione: dissipazione, vulnerabilità, rischio. E poi, inevitabilmente, la conclusione: restringere, controllare, limitare. Ma questa non è tutela. È sospetto elevato a sistema.
E soprattutto è un errore giuridico.
Perché l’art. 409 c.c. è chiarissimo, quasi ostinato nella sua semplicità: il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono rappresentanza o assistenza. Non solo. Può compiere autonomamente gli atti necessari a soddisfare le esigenze della vita quotidiana. Non è una concessione: è un principio. È la regola. Tutto il resto è eccezione.
Eppure, nella prassi, questo principio viene svuotato. Non lo si nega – sarebbe troppo evidente – ma lo si aggira. Lo si erode. Si pretende di inferire incapacità da una spesa non necessaria, da una scelta discutibile, da un gesto che non rientra nei canoni dell’efficienza economica.
Come se la vita fosse un bilancio da chiudere in pareggio.
Ma la vita non è un bilancio. Non lo è mai stata. E non lo diventa perché qualcuno apre un fascicolo.
Una spesa superflua può essere un capriccio, certo. Ma può essere anche un bisogno esistenziale. Una forma di libertà. Persino – ed è ciò che più sfugge alla mentalità ragionieristica – un atto terapeutico. Ridurre tutto a utilità economica significa amputare la persona della sua dimensione più autentica: quella di essere libera anche di sbagliare.
È qui che il diritto dovrebbe intervenire. Non per correggere, ma per proteggere quella libertà.
Invece accade il contrario.
Si introduce, di fatto, un automatismo pericoloso: vulnerabilità uguale incapacità. È una scorciatoia intellettuale, ma anche una violazione della ratio dell’istituto. Perché l’amministrazione di sostegno è costruita sulla proporzionalità, sull’adeguatezza, sulla minima limitazione della capacità. Non sulla paura. Non sulla prevenzione ossessiva del rischio.
E quando si passa dal controllo delle persone al controllo dei numeri, il passo successivo è inevitabile: il culto del rendiconto.
Qui la deriva diventa evidente.
Si pretende di applicare all’amministrazione di sostegno il paradigma della tutela. Si invoca l’art. 380 c.c., si richiama l’art. 411 c.c., si costruisce un obbligo generalizzato di rendicontazione. Ma si dimentica – o si finge di dimenticare – che quel richiamo è subordinato al criterio della compatibilità. E che l’amministrazione di sostegno non è tutela. Non lo è per struttura, non lo è per finalità.
L’art. 405, n. 6, c.c. parla di informazione, non di contabilità. Di relazione, non di bilancio.
E la differenza non è tecnica. È filosofica.
Il rendiconto è lo strumento di chi gestisce integralmente il patrimonio altrui. La relazione è lo strumento di chi accompagna una persona che resta, per quanto possibile, padrona di sé. Confondere i due piani significa trasformare l’amministratore di sostegno in un tutore mascherato e il beneficiario in un incapace presunto.
È un ribaltamento.
E quando questo ribaltamento si realizza, accade qualcosa di grave: il controllo si sposta dall’amministratore alla persona. Si chiede conto non più di ciò che fa chi amministra, ma di ciò che fa chi vive. E si pretende una giustificazione contabile per atti che appartengono alla sfera più intima dell’autodeterminazione.
È un’invasione. Sottile, ma profonda.
Eppure, la legge offre già tutti gli strumenti per evitare abusi. L’art. 411, comma 4, c.c. consente al giudice tutelare di estendere limitazioni della tutela all’amministrazione di sostegno solo con provvedimento motivato, caso per caso, nell’interesse del beneficiario. Non esistono automatismi. Non esistono estensioni generalizzate. Esiste solo la valutazione concreta.
Ma la valutazione concreta richiede tempo. Richiede ascolto. Richiede responsabilità.
La ragioneria, invece, è veloce. È rassicurante. Trasforma la complessità in numeri, la persona in flussi finanziari, la libertà in variabile da controllare.
È per questo che seduce.
E tuttavia, è proprio per questo che deve essere respinta.
Perché il diritto, quando dimentica l’uomo, diventa amministrazione. E quando l’amministrazione dimentica il limite, diventa dominio.
L’amministrazione di sostegno non può essere questo. Non può diventare il luogo in cui la fragilità viene contabilizzata, sezionata, sospettata. Deve restare ciò che il legislatore aveva immaginato: uno strumento elastico, umano, proporzionato. Un presidio di libertà, non un archivio di spese.
Altrimenti – ed è il rischio più grande – non proteggeremo più i fragili.
Li gestiremo. Come si gestisce un conto.
E sarà la sconfitta più silenziosa, ma anche la più grave, del nostro diritto civile.
Avv. Carlo Affinito
