Locazioni, art.5 comma 1-ter L.80/14 al vaglio della Consulta

La Corte Costituzionale chiede al Tribunale di Napoli di formalizzare la rilevanza attuale dei dubbi di costituzionalità

Importante intervento della Corte Costituzionale in materia di locazioni su quello che ormai è diventato un braccio di ferro tra poteri dello Stato, quello legislativo e quello giudiziario.

Ripassiamo la storia: nel 2011 il Governo vara un decreto legislativo (23/2011) il cui art. 3 commi 8 e 9 viene subissato di ordinanze di rimessione alla Consulta (tra cui due provenienti dal Tribunale di Napoli) per vari profili di incostituzionalità.

Dopo due anni la Corte, con sentenza n.50/2014, dichiara la incostituzionalità dell'art. 3 commi 8 e 9 per il difetto della delega in capo al Governo con alcuni espressi richiami anche alla violazione, da parte del decreto, dello Statuto del Contribuente.

Ciononostante il solerte legislatore, dopo appena due mesi, reintroduce con un emendamento – con fare tipicamente italico – le norme appena dichiarate incostituzionali, anche se questa volta con validità temporale limitata. (31.12.2015)

Nasce così il famigerato art. 5 comma 1-ter L.80/14 che fa salvi gli effetti giuridici e i rapporti nati dal defunto art. 3 comma 8 e 9 del D.Lgs 23/2011. Una norma che puzza di incostituzionalità ad un miglio di distanza, che fa storcere il naso a giuristi e Magistrati e che invece viene trionfalmente contrabbandata, da certa parte politica da sempre fiancheggiatrice degli inquilini a scapito dei piccoli proprietari di case,  come la vittora della legalità contro gli evasori fiscali.

A parte che non si capisce perchè, se la nuova normativa fosse stata effettivamente legale,  doveva avere un termine, a questo punto è intervenuta la Corte Costituzionale che non ha potuto non prendere atto che la propria sentenza n.50/2014 di fatto è stata aggirata dalla nuova legge.

E con l'ordinanza 195/2014 del 9.7.2014 la Consulta ha sancito che, sulla base dell' art 5 comma 1-ter L. 80/14 "palesemente destinata a regolare, in via transitoria, situazioni giuridiche conseguenti alla richiamata pronuncia di questa Corte, sul piano della validità e dell’efficacia di «contratti di locazione registrati ai sensi» di una disciplina dichiarata costituzionalmente illegittima, occorre che il giudice rimettente valuti se e in quali termini il prospettato dubbio di costituzionalità presenti rilevanza attuale ai fini della definizione dei giudizi a quibus".

Sulla base di quanto sopra la Corte ha dunque restituito gli atti al Tribunale di Napoli chiedendo se, AD OGGI, è ancora sussistente il dubbio di costituzionalità a suo tempo espresso a proposito del d.lgs 23/2011 con riserva, in caso di risposta affermativa, di entrare nel merito del detto profilo di incostituzionalità.

A quanto risulta al sottoscritto il Tribunale di Napoli ha intenzione (ed anzi si è mosso d'anticipo) di estendere i profili di incostituzionalità, oltre a quelli già espressi, anche a quello riguardante l'art.136 Cost. e cioè alla palese violazione da parte del Parlamento del giudicato costituzionale espresso con la sentenza n. 50/2014.

E qui veniamo a quanto andavamo dicendo su questo giornale e su RADIO RADIO dall'epoca in cui ha preso forma l'intenzione di una parte politica, per il tramite dell'on. Mirabelli promotore dell'emendamento oggi sotto la lente di ingrandimento, di reintrodurre norme bollate di incostituzionalità: NON POSSONO ESSERE FATTI SALVI GLI EFFETTI DI UNA NORMA DICHIARATA INCOSTITUZIONALE. 

Per quanto andava sostenendo, il sottoscritto è stato schernito come legale da presunti soloni; la radio dove sono stato ospitato indicata come la più sconosciuta delle emittenti.

Evidentemente, invece, avevamo visto giusto e la legalità (forse) sta riprendendo il suo corso, anche se a fatica e con dispendio di tempo. E vediamo adesso quale altro coniglio incostituzionale uscirà dal cappello dei nostri governanti-legislatori-prestigiatori….

Meno male che c'è la Corte Costituzionale.

Avv. Paolo Cotronei

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