Locazioni, la Consulta investe il Tribunale di Napoli

Con l’ordinanza 195/2014 rimessi gli atti sulla costituzionalità dell’art.5 comma 1-ter L.80/14 al Giudice partenopeo

La Corte non poteva non tener conto dell’art.5 comma 1-ter L. 80/14, introdotto dal legislatore solo due mesi dopo  la propria sentenza n.50/2014 e ripropositivo delle stesse norme già dichiarate incostituzionali.

L’occasione è stata la pronuncia su due ordinanze di rimessione del Tribunale di Napoli relative al vecchio art. 3 commi 8 e 9 D.Lgs 23/2011.

Dette ordinanze sarebbero state dichiarate inammissibili se non fosse intervenuta la L. 80/14 a prorogare, di fatto, gli effetti dell’art.3  già dichiarato incostituzionale.

E quindi la Corte, come fa proceduralmente in questi casi, ha rimesso gli atti al giudice “a quo”  perché precisi se il dubbio di costituzionalità, già avanzato nella precente ordinanza, sia ancora “attuale” e da esso dipenda la soluzione della vertenza civile in corso tra le parti.

Naturalmente, sotto questo profilo, al fine di delibare la domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento (a seguito dell’ordinanza di mutamento del rito ex art. 426 c.p.c.) il Tribunale di Napoli deve necessariamente applicare la normativa sopravvenuta di cui alla legge n. 80.  E quindi,  a seguito dell’entrata in vigore (dal 28 maggio 2014) della legge n.80, deve verificare di nuovo la fondatezza dell’eccezione impeditiva sollevata dalla parte convenuta in ordine, nel caso concreto, alla tardiva registrazione e, dunque, all’applicabilità delle norme richiamate.

Appare evidente, sulla base di quanto sopra, che la risposta del Tribunale di Napoli alla Corte non potrà che essere affermativa  e quindi la Consulta dovrà prendere in considerazione anche gli altri profili di incostituzionalità,  messi precedentemente da parte per la sussistenza del più grave vizio dell’eccesso di delega.

A quanto mi consta, il Tribunale di Napoli non solo ribadisce la violazione dell’art. 42 Cost. (tutela della proprietà privata), ma evidenzia altri due articoli della Costituzione violati dall’art. 5 comma 1-ter L.80/2014: l’art. 3 e l’art. 136.

Vediamo oggi la violazione dell’art.136 Cost.; gli altri due articoli saranno analizzati in seguito.

La norma di cui all’art. 5, comma 1 ter, appare, anzitutto, confliggente con l’art. 136 Cost., avendo (di nuovo) introdotto nell’ordinamento giuridico una disposizione legislativa oggetto di dichiarazione d’incostituzionalità, per eccesso di delega, con la citata sentenza della Corte Cost. n. 50 depositata nel marzo 2014.

Sul punto, per inquadrare correttamente la questione sotto il profilo logico-sistematico, è importante richiamare il testo del parere espresso dalla prima commissione permanente “Affari costituzionali”, presso la Presidenza del Consiglio e Interni, in ordine al disegno di legge afferente alla legge di conversione del decreto n. 47 (poi approvato con la legge n. 80).

Infatti, già all’epoca dei lavori preparatori del Parlamento e nelle more delle febbrili consultazioni tra gli onorevoli impegnati alla stesura di un emendamento il cui testo è stato cambiato più di una volta, aleggiava  il forte dubbio che anche la nuova legge, così come concepita, avesse dei connotati di chiara incostituzionalita. E infatti così si esprimeva la Commissione affari costituzionali:

“Rilevato che il comma 1-ter dell’articolo 5, introdotto nel corso dell’esame al Senato, prevede una clausola di salvaguardia, fino al 31 dicembre 2015, degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione (articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 23 del 2011), nei casi di mancata registrazione del contratto entro i termini di legge, di indicazione di un affitto inferiore a quello effettivo e di registrazione di un contratto di comodato fittizio;

ricordato che, con la sentenza n. 50 del 2014, depositata il 14 marzo, la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale, per eccesso di delega, la disciplina di cui all’articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 23 del 2011;

evidenziato, quindi, che con il comma 1-ter dell’articolo 5 sono dunque fatti salvi, fino ad una determinata data (31 dicembre 2015), gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione stipulati ai sensi della predetta disciplina, dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 50 del 2014;

ricordato, altresì, che le pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo, inficiando fin dall’origine la validità e l’efficacia della norma dichiarata contraria alla Costituzione, salvo il limite delle situazioni giuridiche « consolidate » per effetto di eventi che l’ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto, quali le sentenze passate in giudicato, l’atto amministrativo non più impugnabile, la prescrizione e la decadenza (ex multis Cass. civ., sez. III, 28 luglio 1997, n. 7057”.

Il richiamo della Commissione non è servito a granché,  perché fortissime sono state le pressioni da parte delle varie associazioni inquilini nei confronti dei parlamentari per licenziare il testo del comma 1-ter , nonostante fosse chiaramente incostituzionale. Ma tant’è….si sa che in campagna elettorale valgono più i voti che si possono racimolare per il partito che la Carta Costituzionale…

Dal tenore letterale dell’art. 5 comma 1_ter  emerge, dunque, una disposizione legislativa che viola palesemente il "decisum"  contemplato dalla sentenza della Corte Cost. n. 50, contraddicendo gravemente lo stesso incipit  da cui la commissione permanente  ha  preso le mosse nell’esprimere il suddetto parere.

Né può valere a giustificare la norma in questione, il principio dei cd. “diritti quesiti” ovvero delle situazioni giuridiche consolidate (pure richiamate nel parere della commissione), in quanto la stessa norma disciplina fattispecie future in ordine alle quali la tematica dei diritti quesiti non può trovare ingresso.

Importante al proposito la giurisprudenza della Corte di Cassazione sul punto: “Le pronunce di accoglimento del giudice delle leggi – di illegittimità costituzionale – eliminano la norma con effetto "ex tunc", con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta perché l'illegittimità costituzionale ha per presupposto l'invalidità originaria della legge – sia essa di natura sostanziale, procedimentale o processuale – per contrasto con un precetto costituzionale, fermo restando il principio che gli effetti in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione, dell'incostituzionalità non si estendono esclusivamente ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo, ovvero per essersi verificate preclusioni processuali, o decadenze e prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti normativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità” (ex multis, Cass., n. 20381 del 20.11.2012; n. 9329 del 20.4.2010).

Nel giudizio presso il Tribunale di Napoli, come peraltro in tutti gli altri casi in cui è stata sollevata l’eccezione di incostituzionalità,  si discute di un rapporto di locazione, ad uso abitativo, e, dunque, di un classico rapporto di durata, che non è stato sciolto od estinto.

Né vengono in rilievo  prestazioni contrattuali patrimoniali, la cui esecuzione sia ormai “consolidata”, con conseguente insuscettibilità di essere oggetto di pronunce d’incostituzionalità afferenti alle norme che ne hanno disciplinato il contenuto negoziale.

Il che significa che appare fuori luogo, in questi casi, parlare di diritti quesiti per giustificare, in qualche modo, l’operato del legislatore che ha inteso porre la clausola di salvaguardia, fino al 31.12.2015, dei diritti degli inquilini sorti in base al defunto e incostituzionale art. 3 comm 8 e 9 D.Lgs 23/2011.

Con il prossimo articolo esamineremo la violazione dell'art.42 Costituzione, così come prospettata dal Tribunale di Napoli.

Avv. Paolo Cotronei

 

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