Roma Ostia, obbligo varchi e passaggio stabilimenti: tutte le norme

Il sindaco di Roma, Ignazio Marino, ha firmato l’ordinanza che disciplina l’accesso alle spiagge e l’uso degli arenili

Divieto di ostacolare i varchi di libero accesso alla spiaggia, anche di notte, obbligo per gli stabilimenti di consentire il passaggio per il raggiungimento della battigia anche ai fini della balneazione. Obbligo che in caso di assenza di varchi ”pubblici” entro una distanza di 150 metri sarà esteso fino alle 22, ovvero oltre l’orario di apertura 9-19 che viene fissato per i balneari. In caso contrario, si rischiano sanzioni fino a 500 euro.

Il sindaco di Roma, Ignazio Marino ha firmato ieri l’ordinanza che disciplina l’accesso alle spiagge, l’uso degli arenili e la visuale a mare. Il testo stabilisce che, in ossequio alla normativa in materia, la stagione balneare 2015 inizia il 1 maggio e si conclude il 30 settembre, eventuali proroghe vanno richieste all”ufficio Demanio marittimo del X Municipio. Per chi contravviene alle disposizioni contenute nell’ordinanza sono previste multe tra 25 e 500 euro.

LE REGOLE PER I BALNEARI. Come stabilisce l’ordinanza, l’orario di apertura dei servizi forniti dagli stabilimenti balneari è 9-19, eventuali deroghe verranno disciplinate dagli uffici municipali. E’ vietato ostacolare in qualsiasi modo il passaggio nei varchi liberi di accesso alla battigia. L’accesso alla battigia è libero in ogni orario, anche notturno, mediante i varchi pubblici adibiti per questo scopo, fermo restando il divieto di pernottamento. I titolari degli stabilimenti invece sono obbligati a consentire il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l’area compresa nella propria concessione demaniale, anche ai fini della balneazione. In mancanza di un varco di accesso fruibile al pubblico situato a non oltre 150 metri da uno stabilimento, l’accesso alla battigia mediante il loro ingresso è consentito fino alle 22.

NO AL COMMERCIO ABUSIVO E AGLI AMBULANTI. Non saranno possibili, se non previa autorizzazione municipale, attività a scopo di lucro che esulino dall’ambito delle concessioni demaniali marittime in corso di validità, né il commercio ambulante e le attività promozionali.

LE ALTRE DISPOSIZIONI. Dove è consentito, il pre-posizionamento degli ombrelloni deve rispettare la distanza minima di 3 metri dall”asse di ogni singolo sostegno, mentre la distanza minima tra le file deve essere di 4,5 metri. Gli stabilimenti sono tenuti a predisporre dei percorsi fruibili da mamme con bambini a bordo di passeggini e dai disabili. L’accesso alla spiaggia degli animali da compagnia, accompagnati dai proprietari, è consentito nel tratto di spiaggia di Castelporziano compreso tra il canale ”fosso del Pantanello” e la linea fronte mare di 150 metri verso levante, con ingresso sulla via Litoranea al primo cancello.

Lascia un commento