Processo civile telematico: ok del Ministero al doppio binario

Con una circolare del 27 giugno, il Ministero della Giustizia chiarisce i dubbi sul’utilizzo di atti cartacei e digitali

Il Ministero della Giustizia, con circolare del 27 giugno 2014, fornisce indicazioni sugli adempimenti di cancelleria connessi all’operatività del processo civile telematico.

ATTI DIGITALI Si ricorda che a far data dal 30 giugno 2014, nei procedimenti civili di nuova instaurazione, contenziosi o di volontaria giurisdizione, avanti al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite, ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. L’esclusività del deposito telematico, per le cause già pendenti, opererà invece a partire dal 30 dicembre 2014.

In ordine alla tenuta del fascicolo su supporto cartaceo, l’art. 9 DM n. 44/2011 statuisce che la tenuta e conservazione del fascicolo informatico equivale alla tenuta e conservazione del fascicolo d’ufficio su supporto cartaceo, fatti salvi “gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell’amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente”.

ATTI CARTACEI Anche per i fascicoli iscritti a ruolo dopo il 30 giugno 2014, per le parti permane l’obbligo di depositare gli atti di costituzione in giudizio e i documenti ad essi allegati in formato cartaceo. Per ragioni specifiche, il giudice può ordinare il deposito di copia cartacea di singoli atti e documenti. Necessaria la foma cartacea per il verbale di conciliazione (ex art. 88 disp. att. c.p.c.), sul quale è richiesta la sottoscrizione autografa delle parti . Il giudice ha facoltà di depositare in formato cartaceo i propri provvedimenti (ad eccezione di quelli assunti nell’ambito del procedimento monitorio), salvo l’onere della cancelleria di acquisizione di una copia informatica. E' stato introdotto l’obbligo di dare notizia alle parti del deposito della sentenza mediante biglietto contenente non più il solo dispositivo, ma il testo integrale della sentenzamedesima.

Gli atti ed i documenti del procedimento monitorio devono essere depositati in forma esclusivamente telematica; va dunque garantita la visione di essi al debitore ingiunto oltre che al difensore della parte, munito di procura, che ancora non abbia iscritto a ruolo l’eventuale causa di opposizione. Le cancellerie dovranno pertanto predisporre adeguate modalità organizzative al fine di consentire alle parti l’esercizio di tale prerogativa.

ALTRI ADEMPIMENTI DI CANCELLERIA Nella circolare si forniscono chiarimenti, altresì, circa i seguenti adempimenti di cancelleria:

copie ad uso ufficio e dei componenti del collegio;
copie cartacee informali dell’atto o documento depositati telematicamente;
tempi di lavorazione degli atti da parte delle cancellerie;
orario di deposito e proroga dei termini processuali scadenti di sabato o domenica.

(Fonte Altalex)

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