Separazione e divorzi assistiti, niente più Tribunale

E’ divenuta pienamente operativa la nuova procedura prevista dalla L.162/2014

La negoziazione assistita per separazione e divorzi , introdotta con l’ultima riforma della giustizia, riguarda le coppie  che vogliono consensualmente dirsi addio (o modificare le condizioni di una precedente separazione o divorzio) senza andare in tribunale.

Adesso è sufficiente un atto stilato dai rispettivi avvocati  con le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzi, sottoscritto dalle parti e da almeno un avvocato per parte. In questo caso quindi,  al contrario di quanto avviene in tribunale, non è possibile per i coniugi farsi assistere da un unico difensore, ma ciascuna dovrà avere (e pagare) il proprio legale di fiducia.

Nell’accordo i legali devono espressamente dare atto di aver tentato di conciliare le parti, di averle informate circa la possibilità di esperire la mediazione familiare, di averle informate, in caso di presenza di figli minori, dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.

Onere degli avvocati, una volta concordate le condizioni della separazione o divorzio, è la certificazione dell'autenticità delle sottoscrizioni e la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico.

L'originale dell'accordo,  da depositare presso la Procura presso il Tribunale civile competente, deve essere corredato degli stessi documenti necessari per un ricorso per separazione presso il Tribunale nonchè di una scheda di sintesi  nella quale verranno evidenziati gli elementi più sensibili da porre all’attenzione del pubblico ministero.

Il pubblico ministero provvederà a rilasciare il nulla osta (se non ci sono figli da tutelare) o ad autorizzare l’accordo (se ci sono figli da tutelare), di regola, entro 3-4 giorni lavorativi dalla presentazione dell’accordo stesso.

Almeno uno degli avvocati che hanno sottoscritto l’atto (o di un loro delegato) dovrà provvedere al ritiro di una copia dell’accordo (l’originale resterà agli atti dell’Ufficio).

L’accordo dovrà essere trasmesso, a cura dei legali, entro 10 giorni all’Ufficiale dello Stato Civile. Detto termine decorrerà dalla data di consegna delle copie dell’accordo stesso (o dalla comunicazione via PEC).

 

 

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