Roma, TASI: giovedì 16 ottobre scade il termine per pagarla

Un vero ginepraio di leggi e delibere per i contribuenti romani. Caf presi d’assalto

Il 23 luglio scorso il Comune di Roma ha deliberato le linee guida per il calcolo della famigerata TASI, tassa il cui versamento scade il prossimo 16 ottobre. 

La TASI è una delle tre voci di cui si compone la famigerata IUC (Imposta unica comunale), istituita con la Legge del 27 dicembre 2013 n. 147, a decorrere dall’anno 2014.

L’imposta unica comunale (IUC) si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l’altro collegato all’erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC si compone:
a) di una imposta vera e propria  (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dai possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;  
b) di una tassa (perchè all’esborso corrisponde un servizio)  che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile.

c) dalla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore.

 

La TASI dovrà essere corrisposta da qualunque possessore o il detentore, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. Quindi, grossa novità in campo tributario, anche gli inquilini o detentori ad altro titolo, finora esenti da qualsiasi tributo, e gli utilizzatori come abitazione principale dovranno conteggiare e pagare tale imposta.

Anche la TASI, come l’IMU, dovrà essere pagata in due rate: per quest’anno nel Comune di Roma le scadenze sono 16 Ottobre e 16 Dicembre. Per l’anno prossimo 16 giugno e 16 dicembre.

Il pagamento potrà essere effettuato con il modello F24 con le stesse modalità già conosciute per l’IMU.  

E veniamo alle aliquote previste dal Comune di Roma.
L’aliquota TASI prevista per il 2014 dal Comune di Roma è del 2,5 per mille e si applica ai seguenti immobili:
– abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 (Appartamenti di lusso), A/8 (Ville) e A/9 (Castelli).   
– unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale  e relative pertinenze dei soci assegnatari;
– i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, le cosiddette case popolari;
– alla casa coniugale assegnata all’ex coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
– ad un unico immobile non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad 7 ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del Decreto Legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
– l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
– l’unità immobiliare e relative pertinenze concesse in comodato (uso gratuito) dal proprietario ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, a condizione che il comodatario (utilizzatore) appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 Euro annui.  

Alle unità immobiliari appena descritte si applicano le seguenti detrazioni dall’imposta dovuta rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale:
– si applica una detrazione di 110,00 Euro agli immobili con rendita iscritta in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, nel nostro caso affrontato 2014, sino a 450,00 Euro;
– si applica una detrazione di 60,00 Euro agli immobili con rendita iscritta in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, tra 451,00 Euro e 650,00 Euro;
– si applica una detrazione di 30,00 Euro agli immobili con rendita iscritta in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, tra 651,00 Euro e 1.500,00 Euro.

Le altre aliquote applicate sono dell’1 per mille per le abitazioni principali e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, che hanno già pagato IMU lo scorso giugno.

Dell’1 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale.
E del 0,8 per mille per tutti gli altri immobili.

Per quanto riguarda la novità normativa che obbliga anche l’occupante a provvedere al pagamento di parte del tributo, il Comune di Roma ha stabilito che tale quota sarà pari al 20% del tributo TASI dovuto dall’occupante nel caso in cui l’unità immobiliare sia utilizzata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare stessa. La restante parte è corrisposta dal proprietario, usufruttuario o comunque dal titolare di altro diritto reale sull’unità immobiliare. 

Codici tributi per i versamenti: – 3958 denominato “TASI –  tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze”

– 3959 denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale”
– 3960 denominato “TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili”
– 3961 denominato ”TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati”

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