Ricevere una multa per eccesso di velocità rilevato da un autovelox non significa che il verbale debba essere pagato senza verificare come è stato effettuato l’accertamento. Dal 12 luglio 2026 il quadro normativo è cambiato in maniera significativa: il nuovo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha finalmente disciplinato omologazione, taratura e verifiche di funzionalità degli apparecchi.
Per chi riceve una sanzione, i controlli essenziali sono tre: regolarità del dispositivo, taratura e verifiche periodiche, corretta segnalazione e collocazione della postazione. Un’irregolarità non cancella automaticamente la multa, ma può rappresentare un motivo concreto per contestarla davanti all’autorità competente.
Autovelox, dal 12 luglio 2026 sono cambiate le regole
La questione dell’omologazione ha alimentato per anni un contenzioso molto ampio. La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 10505 del 18 aprile 2024, aveva chiarito che la semplice approvazione di un autovelox non poteva essere considerata equivalente all’omologazione prevista dal Codice della strada.
Il decreto ministeriale n. 125 dell’8 giugno 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’11 luglio ed entrato in vigore il giorno successivo, ha introdotto una disciplina specifica. La novità riguarda anche molti apparecchi già utilizzati: i dispositivi censiti sulla piattaforma del MIT e conformi ai prototipi approvati attraverso i decreti indicati nell’Allegato B del provvedimento sono ora considerati omologati a tutti gli effetti. Non è quindi corretto sostenere, dopo la riforma, che ogni autovelox precedentemente soltanto “approvato” sia necessariamente irregolare.
Il primo effetto del nuovo sistema è stato comunque rilevante. Inizialmente il Ministero aveva stimato in circa 850 gli apparecchi che avrebbero dovuto essere spenti o regolarizzati. La successiva ricognizione pubblicata il 18 luglio ha indicato 712 dispositivi disinseriti e 2.593 omologati, su 3.305 apparecchi censiti in quella rilevazione. Nel Lazio risultavano disattivati 33 autovelox.
Primo controllo: modello, matricola e omologazione dell’autovelox
Il primo dato da verificare riguarda dunque l’apparecchio che ha rilevato l’infrazione.
Il Ministero ha creato un elenco nazionale liberamente consultabile degli autovelox censiti, nel quale vengono riportati, a seconda dei casi, amministrazione accertatrice, marca, modello, versione, matricola, decreto ministeriale di riferimento e data dell’ultima comunicazione. Il censimento non ha una funzione puramente statistica: l’inserimento dei dati nella piattaforma costituisce una condizione necessaria per l’utilizzo legittimo degli apparecchi da parte degli enti accertatori.
Quando arriva il verbale conviene quindi individuare con precisione il dispositivo utilizzato e confrontarne i dati con quelli presenti nell’elenco del MIT.
Per le violazioni accertate dal 12 luglio 2026 attraverso apparecchi che rientrano nella disciplina transitoria, il Ministero ha inoltre indicato come opportuna nel verbale la precisazione che il dispositivo è “omologato ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Decreto ministeriale n. 125/2026”.
Il punto decisivo non è dunque fermarsi alla parola “approvato”, ma stabilire se quel preciso modello e quella configurazione possano essere legittimamente utilizzati secondo la normativa oggi vigente.
Secondo controllo: la taratura deve essere valida
L’omologazione del modello non basta. Un autovelox è uno strumento di misurazione e deve mantenere nel tempo l’affidabilità necessaria a stabilire la velocità di un veicolo.
Il decreto del 2026 prevede espressamente tarature e verifiche di funzionalità iniziali e periodiche. Se la taratura dà esito negativo, l’apparecchio non può essere utilizzato fino a quando non supera una nuova verifica. Lo stesso principio vale per le verifiche di funzionalità.
La nuova disciplina stabilisce che ogni apparecchio venga sottoposto a taratura iniziale prima dell’entrata in esercizio e successivamente a taratura periodica con cadenza almeno annuale. Per gli strumenti già operativi al momento dell’entrata in vigore della riforma è prevista una fase transitoria: i certificati di taratura ancora validi continuano a produrre effetti fino alla loro scadenza, mentre la taratura successiva deve rispettare le nuove prescrizioni.
Ecco perché, in presenza di dubbi, è importante verificare la data dell’ultima taratura relativa proprio all’apparecchio che ha effettuato la rilevazione. Non è sufficiente sapere che quel modello sia regolarmente omologato: conta anche lo stato del singolo dispositivo nel giorno in cui è stata registrata l’infrazione.
Terzo controllo: cartelli visibili e postazione collocata correttamente
Il terzo elemento riguarda la strada.
Gli automobilisti devono essere preventivamente informati della presenza delle postazioni di controllo della velocità e la segnalazione deve essere visibile. Non basta quindi la semplice esistenza di un cartello se questo è collocato in maniera non conforme, non leggibile o di fatto occultato. Le regole sulla segnalazione continuano a essere parte integrante della disciplina degli autovelox anche dopo il decreto del 2026.
Bisogna inoltre controllare il rispetto delle condizioni previste per la collocazione della postazione. Fuori dai centri abitati, ad esempio, la normativa prevede che debba intercorrere almeno un chilometro tra il segnale che impone il limite di velocità e il dispositivo, nei casi disciplinati dalla legge e dal decreto sulla collocazione degli autovelox. Sono previste inoltre distanze e condizioni diverse in funzione della categoria della strada e del tipo di postazione.
Questo controllo può diventare particolarmente importante sulle strade provinciali e statali del Lazio, dove il limite può cambiare in pochi chilometri e dove la collocazione del dispositivo deve comunque rispettare i requisiti previsti per quel preciso tratto viario.
Una multa irregolare non si annulla da sola
Su questo punto è necessaria una precisazione. Dire che basta trovare uno dei tre requisiti “fuori posto” perché la multa diventi automaticamente nulla è una semplificazione eccessiva.
Omologazione non conforme, taratura scaduta o assente, problemi nella segnalazione o nella collocazione possono costituire motivi di contestazione, ma il verbale non scompare semplicemente perché l’automobilista ritiene di aver individuato un’irregolarità. Occorre farla valere attraverso gli strumenti previsti dall’ordinamento e documentarla adeguatamente.
La verifica deve inoltre riguardare il giorno preciso dell’infrazione. Un dispositivo oggi regolare potrebbe non esserlo stato alla data del verbale, così come un apparecchio successivamente disattivato potrebbe essere stato legittimamente utilizzabile in precedenza.
Prima di pagare, quindi, quali sono i tre dati da verificare?
Il percorso può essere riassunto in tre controlli molto concreti: verificare che marca, modello e dispositivo utilizzato risultino censiti e regolarmente omologati secondo la disciplina vigente; accertare che taratura e verifiche periodiche fossero valide alla data dell’infrazione; controllare che postazione e segnaletica rispettassero le regole di visibilità, preavviso e collocazione previste per quel tratto di strada.
La riforma del 2026 nasce proprio per ridurre l’incertezza che per anni ha accompagnato gli accertamenti automatici della velocità. L’obbligo di rispettare i limiti resta naturalmente invariato, così come resta fondamentale il ruolo degli autovelox nella prevenzione degli incidenti. Allo stesso tempo, una sanzione che comporta un pagamento, una possibile decurtazione di punti dalla patente e, nei casi più gravi, ulteriori conseguenze deve provenire da un accertamento eseguito nel pieno rispetto delle regole.
