Categorie: Cronaca

Autovelox. Nullo verbale se non indicati motivi mancata contestazione

In data odierna (23 ottobre) la Cassazione civile ha affermato un significativo arresto giurisprudenziale in materia di autovelox e contestazione immediata dell’accertamento dell’eccesso di velocità che per Giovanni D'Agata, presidente dello "Sportello dei diritti", contribuisce a chiarire gli obblighi degli organi di polizia stradale quando effettuano rilevazioni di questo tipo, che com’è noto costituiscono tra i più frequenti casi di accertamenti per violazioni al codice della strada elevate a livello nazionale.

Per i giudici della Suprema Corte, infatti, con l’ordinanza 25030/17, pubblicata il 23 ottobre, è illegittimo il verbale per l’infrazione accertata con lo strumento elettronico di rilevazione della velocità, ex articolo 142 del Codice della Strada, se non motiva in merito alle ragioni della mancata contestazione immediata al trasgressore.

Tanto vale a maggior ragione se il tratto di strada ove è stato effettuato l’accertamento è un lungo rettilineo e, quindi, spetta sempre all’ente accertatore motivare sul fatto che il veicolo che ha superato il limite non è stato fermato dalla pattuglia.

Nella fattispecie i giudici della sesta sezione civile della Cassazione hanno rigettato il ricorso di un Comune avverso la sentenza del Tribunale di Chieti che a sua volta aveva ritenuto legittima la sentenza del giudice di Pace con la quale era stato annullato un verbale elevato con autovelox.

Per l’amministrazione comunale, le decisioni di merito erano ingiuste in quanto, nel caso in cui la rilevazione dell’andatura avviene con autovelox che consentono la determinazione dell’illecito soltanto in un momento successivo, quando il veicolo trasgressore risulta ormai lontano dal posto di accertamento, alla polizia basterebbe indicare a verbale che è stato utilizzato un apparecchio con queste caratteristiche per essere esonerata da ulteriori precisazioni sull’omessa contestazione.

Per gli ermellini ciò è vero nei casi previsti dalla legge, ma non quando lo strumento di misurazione viene gestito dalla pattuglia che opera in loco e il teatro delle rilevazioni è un lungo rettilineo: in tale situazione gli agenti di polizia stradale possono posizionarsi in modo tale che, misurata la velocità delle autovetture in transito, possono fermare l'autovettura di cui si era rilevato il superamento.

Nel caso in cui non lo facciano, hanno l’obbligo di spiegarne le motivazioni nel processo verbale di contestazione. Peraltro, nella circostanza, il tratto in questione risulta essere una strada extraurbana secondaria e non principale né un’autostrada: si rende quindi tantopiù necessario indicare le ragioni che avrebbero impedito alla pattuglia la contestazione immediata.

Redazione

La nostra redazione è operativa dal mattino alle 7 fino alle ore 24 e in occasione di eventi speciali non si ferma e rimane al lavoro giorno e notte.

Post recenti

Tennis, Internazionali d’Italia: Zverev re di Roma per la seconda volta, battuto Jarry

Nella finale del Foro Italico il tedesco vince in due set, bissa il successo del…

3 ore fa

Roma-Genoa 1-0: sesto posto garantito

Il colpo di testa di Lukaku, con la squadra in 10, regala la certezza minima…

3 ore fa

Fatichi ad arrivare a fine mese? Niente paura, ecco il bonus salva-famiglia | Puoi riscuoterlo da questa data

Ecco il bonus salva-famiglia, una boccata d'aria per tutti gli italiani. Non viviamo in un…

6 ore fa

Inter 1-1 Lazio, a Kamada risponde Dumfries: buon rientro di Provedel

Finisce uno a uno la gara tra Inter e Lazio. A Kamada nel primo tempo,…

6 ore fa

Addio rughe su viso e collo: dopo quest’età ‘lifting’ gratuito per tutti | L’ISEE non conta nulla

Ecco come far sparire rughe e segni del viso: è gratuito per tutti. Con l'aumentare…

9 ore fa

Dalla Regione Lazio oltre 11 milioni di euro ai Comuni laziali

Risorse "per lo sviluppo dei piccoli borghi, per la sicurezza integrata e il rilancio delle…

10 ore fa