Un uomo con un patrimonio importante, una seconda moglie e figli nati da due matrimoni non può distribuire liberamente tutta la propria ricchezza. La legge protegge coniuge e figli, mentre soltanto una parte dell’eredità resta nella piena disponibilità del testatore.
Un patrimonio consistente può essere organizzato con un testamento, ma non può essere distribuito ignorando i diritti che il Codice civile riconosce ai familiari più stretti. Il caso di un uomo che abbia avuto una prima moglie, successivamente una seconda moglie, e figli nati da entrambe le unioni è particolarmente utile per capire il funzionamento della successione italiana, perché mette insieme rapporti familiari diversi ma giuridicamente molto precisi.
La distinzione decisiva riguarda innanzitutto la posizione delle due mogli. Se il primo matrimonio si è concluso con un divorzio, la prima moglie non è erede e non ha diritto a una quota del patrimonio dell’ex marito, salvo eventuali diritti particolari collegati all’assegno divorzile previsti dalla legge. La seconda moglie, se è ancora coniuge al momento della morte, è invece una legittimaria e quindi non può essere esclusa completamente dall’eredità.
Lo stesso principio vale per tutti i figli. La legge non distingue fra figli del primo matrimonio e figli del secondo: dal punto di vista successorio hanno la stessa posizione e gli stessi diritti. Un padre non può quindi attribuire una quota inferiore a un figlio semplicemente perché nato dalla precedente unione, né può privilegiare senza limiti i figli avuti successivamente. La tutela deriva dalla cosiddetta quota di legittima, cioè quella parte del patrimonio che la legge riserva necessariamente ad alcuni familiari e che limita la libertà testamentaria.
Con seconda moglie e almeno due figli, tre quarti del patrimonio sono protetti dalla legge
Nel caso più tipico, quello di un uomo che al momento della morte lasci la seconda moglie e almeno due figli, indipendentemente dal matrimonio dal quale siano nati, la disciplina della successione necessaria è molto chiara.
Al coniuge è riservato un quarto del patrimonio. Ai figli, complessivamente, è riservata la metà del patrimonio, da dividere in parti uguali fra loro. Resta quindi un quarto disponibile, che il testatore può attribuire liberamente a chi desidera.
Se, per esempio, il patrimonio netto fosse di 10 milioni di euro e vi fossero una moglie e quattro figli, almeno 2,5 milioni dovrebbero essere destinati alla moglie e almeno 5 milioni complessivamente ai quattro figli, cioè 1,25 milioni per ciascuno. I restanti 2,5 milioni costituirebbero la quota disponibile.
È proprio su questa parte che il testatore mantiene una libertà molto ampia. Potrebbe assegnarla interamente alla seconda moglie, aumentandone così la quota complessiva, oppure favorire uno dei figli, distribuirla fra alcuni di loro, lasciarla a un altro parente, a una persona estranea alla famiglia, a una fondazione o a un’associazione.
La possibilità di scegliere, quindi, esiste ed è rilevante soprattutto nei grandi patrimoni, ma opera soltanto dopo aver rispettato la parte che la legge sottrae alla libera disponibilità.
I figli del primo matrimonio valgono esattamente quanto quelli del secondo
Questo è probabilmente l’aspetto sul quale sorgono più equivoci nelle famiglie ricomposte.
Supponiamo che un uomo abbia due figli dalla prima moglie e altri due dalla seconda. Se muore ancora sposato con la seconda moglie, la metà del patrimonio riservata ai figli deve essere divisa fra tutti e quattro allo stesso modo.
Non esiste una quota spettante alla “prima famiglia” e una destinata alla “seconda famiglia”. Esistono un coniuge superstite e quattro figli, ciascuno dei quali possiede la medesima posizione successoria rispetto al padre.
Il testatore potrebbe comunque favorire un figlio rispetto agli altri utilizzando la quota disponibile. Non potrebbe invece comprimere la quota minima spettante agli altri figli al di sotto della loro legittima.
La differenza è essenziale perché consente al proprietario del patrimonio di manifestare alcune preferenze senza poter cancellare i diritti fondamentali dei discendenti.
La prima moglie divorziata non partecipa normalmente all’eredità
Diversa è la posizione della prima moglie.
Se il divorzio è definitivo, l’ex coniuge non è un erede del defunto. Potrebbero permanere soltanto specifici diritti previsti dalla normativa sul divorzio, per esempio in presenza dei presupposti relativi all’assegno divorzile, ma si tratta di una disciplina diversa dalla normale partecipazione all’eredità.
Se invece vi fosse soltanto una separazione e non un divorzio, il quadro cambierebbe. Il coniuge separato senza addebito mantiene infatti i diritti successori del coniuge non separato; nel caso di separazione con addebito trovano applicazione regole differenti.
Per capire realmente un caso concreto, quindi, non basta sapere che un uomo ha avuto “due mogli”: bisogna verificare come si è concluso il primo matrimonio.
Il testatore può lasciare case diverse a persone diverse
Le quote ereditarie non significano necessariamente che ogni erede debba ricevere materialmente la stessa percentuale di ciascun bene.
Un patrimonio può essere composto da immobili, aziende, partecipazioni societarie, denaro, titoli, opere d’arte e altri beni. Il testamento può organizzare questa ricchezza attribuendo beni differenti ai diversi eredi, purché il valore complessivo ricevuto da ciascun legittimario rispetti quanto gli spetta.
Un padre potrebbe, per esempio, lasciare un appartamento a un figlio, partecipazioni societarie a un altro e disponibilità finanziarie alla moglie. La verifica giuridicamente importante riguarda il valore complessivo delle attribuzioni.
Questa possibilità è particolarmente significativa nei patrimoni imprenditoriali, perché permette di evitare, almeno in parte, una frammentazione indiscriminata dei singoli beni.
Anche le donazioni fatte durante la vita possono entrare nel calcolo
Pensare che sia sufficiente trasferire i beni prima della morte per aggirare la legittima sarebbe un errore.
Nel determinare se i diritti dei legittimari siano stati rispettati possono assumere rilievo anche le donazioni effettuate in vita dal defunto. Il calcolo della legittima viene infatti effettuato ricostruendo il patrimonio secondo le regole previste dal Codice civile, considerando il valore dei beni lasciati, i debiti e, nei casi previsti, le liberalità compiute precedentemente.
Se attraverso donazioni e disposizioni testamentarie un figlio o il coniuge ricevessero meno della quota minima loro spettante, potrebbero agire giudizialmente per ottenere la reintegrazione della legittima.
Il Ministero della Giustizia precisa inoltre che un testamento lesivo della legittima non diventa automaticamente nullo: rimane efficace finché il legittimario danneggiato non esercita l’azione di riduzione. Se necessario, la riduzione può riguardare anche donazioni effettuate in vita.
Quanto può favorire la seconda moglie?
Molto, ma non senza limiti.
Prendiamo nuovamente il caso di una moglie e almeno due figli. Alla moglie spetta già per legge un quarto del patrimonio. Il marito può decidere di attribuirle anche tutto il quarto disponibile, portando così la sua posizione economica complessiva alla metà dell’asse ereditario.
Non potrebbe invece lasciarle, per esempio, il 90 per cento del patrimonio se ciò riducesse la quota complessiva riservata ai figli al di sotto della metà prevista dalla legge.
La stessa logica vale nel rapporto fra i figli. Un genitore potrebbe utilizzare la disponibile per favorire significativamente uno di loro, ma non può arrivare al punto di privare gli altri della rispettiva quota minima.
Cosa succede alla casa familiare
Il coniuge superstite gode inoltre di una protezione particolare riguardo alla casa utilizzata come residenza familiare.
L’articolo 540 del Codice civile riconosce al coniuge il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza della famiglia e il diritto d’uso sui mobili che la corredano, quando tali beni appartenevano al defunto o erano comuni ai coniugi. È una tutela che si aggiunge alla posizione ereditaria e può avere conseguenze molto importanti nella divisione concreta del patrimonio.
Per questo, soprattutto in presenza di immobili di grande valore, non è sufficiente limitarsi a calcolare percentuali astratte. La natura dei beni e la loro destinazione incidono concretamente sulla sistemazione successoria.
Senza testamento cambia la distribuzione
Se l’uomo non lasciasse alcun testamento, non si applicherebbe la distribuzione della legittima e della disponibile scelta dal testatore, ma la successione legittima prevista dalla legge.
Con un coniuge e due o più figli, in assenza di testamento il coniuge riceve un terzo del patrimonio, mentre i restanti due terzi vengono divisi in parti uguali fra tutti i figli. Il Ministero della Giustizia riporta, per esempio, il caso di coniuge e due figli: un terzo ciascuno.
La differenza è importante. Il testamento consente infatti di utilizzare la quota disponibile per correggere la distribuzione che opererebbe automaticamente in sua assenza, pur senza violare la protezione minima garantita dalla legge.
Quanto è davvero libero un uomo molto ricco di decidere chi erediterà?
La risposta è più articolata di quanto possa sembrare. La ricchezza aumenta enormemente il valore economico delle scelte testamentarie, ma non amplia la libertà giuridica del testatore. Le percentuali della legittima sono le stesse per chi lascia centomila euro e per chi possiede centinaia di milioni.
La vera libertà consiste nell’organizzare la parte disponibile e nella scelta dei beni attraverso i quali soddisfare le quote spettanti agli eredi. Nei patrimoni complessi questa facoltà può produrre risultati molto differenti: un figlio può ricevere un’impresa, un altro immobili, il coniuge disponibilità finanziarie, mentre la quota libera può essere impiegata per premiare una persona determinata o perseguire finalità estranee alla famiglia.
Rimane però un principio fondamentale: il testamento consente di scegliere molto, ma non consente di cancellare coniuge e figli dalla successione quando la legge riconosce loro la qualità di legittimari.
Ed è proprio questa la funzione della legittima: trovare un equilibrio fra il diritto del proprietario di decidere del proprio patrimonio e la tutela economica dei familiari che l’ordinamento considera più strettamente legati al defunto.
