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Nulla la cartella di pagamento con posta certificata se è in formato pdf

Prosegue il filone di giudici secondo cui le cartelle di pagamento notificate tramite Pec da “Agenzia Entrate Riscossione” sono illegittime e vanno annullate nel momento in cui contengono, come allegato, un file con formato ‘pdf’ e non ‘p7m’. Solo quest’ultimo infatti garantisce l’originale della cartella. A confermare questo indirizzo è la commissione Tributaria Provinciale di Salerno. Come noto, la legge consente la notifica delle cartelle esattoriali con la posta elettronica certificata (Pec) nei confronti dei contribuenti tenuti a dotarsi di questo particolare sistema di e-mail (professionisti, imprenditori, società). La normativa però non ha specificato in che formato dovesse essere l’allegato, il file cioè contenente la riproduzione della cartella di pagamento. Così, da subito, alcuni giudici hanno ritenuto che, essendo il pdf una mera riproduzione dell’originale cartaceo, lo stesso non possa garantire la genuinità del documento e quindi la sua conformità. Esso si pone al pari di una fotocopia e, in quanto tale, non è valido. Ciò però vale solo quando tale allegato è in formato ‘pdf’, non invece quando è in formato ‘p7m’, equivalente del primo, ma con la differenza che contiene la firma digitale. 

Ricordiamo che il file con estensione ‘p7m’ è un file firmato digitalmente. Per poterlo aprire è necessario che il contribuente, destinatario dell’atto, abbia installato sul proprio computer un particolare software che consente di visualizzare e leggere il file in questione, verificandone firma e autenticità del nome del mittente. È proprio su questo punto che si sofferma la Ctp: al contrario del ‘pdf’, che può essere aperto e visualizzato da qualsiasi computer, ma nello stesso tempo non consente di avere la certezza di chi ha creato il file e dell’identità dello stesso, il formato ‘p7m’ garantisce l’integrità e l’immodificabilità del documento informatico rispetto all’originale ma anche, per quanto attiene la firma digitale, l’identificabilità del suo autore e conseguentemente la paternità dell’atto.

Dunque, se nella fotocopia della cartella di pagamento allegata alla Pec non appare alcuna attestazione di conformità nei modi previsti dalla legge, si deve affermare che il ricorrente ha ricevuto solo una copia informale dell’originale della cartella di pagamento, al pari di una volgare fotocopia. Solo la firma digitale della Pec può garantire l’attestazione di conformità; ne consegue che solo il file in formato ‘p7m’ salva l’atto dalla dichiarazione di nullità. Le stesse conclusioni sono state condivise anche dalla Ctp di Salerno citata in apertura. Secondo i giudici campani, il documento informatico allegato alla posta elettronica certificata deve necessariamente essere dotato di firma digitale, per garantire l’identificabilità dell’autore, l’integrità e l’immodificabilità del file, come previsto dal codice dell’amministrazione digitale. Il formato ‘pdf’, invece, non consente di rispettare detti parametri, mentre “la cartella di pagamento deve essere prodotta da un documento informatico allegato alla pec sottoscritto digitalmente, e cioè avere un’estensione del file in .p7m”.

In definitiva, se la cartella allegata alla Pec è in formato ‘pdf’, la notifica non può ritenersi valida. Con la conseguenza che il contribuente può impugnare la notifica e vedersi annullare ogni richiesta di pagamento. 

Avvocato Lara Caschera
 

Redazione

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