Dal 12 luglio 2026 è operativo il nuovo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che disciplina omologazione, taratura e controlli degli autovelox. Per chi riceve una multa cambia soprattutto la possibilità di verificare con maggiore precisione quale apparecchio abbia rilevato la velocità e se possieda i requisiti richiesti. Limiti e importi delle sanzioni restano invariati, mentre i verbali già emessi non vengono cancellati automaticamente.
Il decreto Mit sugli autovelox riconosce 25 prototipi
L’Allegato B del provvedimento individua 25 prototipi approvati che, con l’entrata in vigore delle nuove regole, si intendono omologati. Gli apparecchi diversi da quelli compresi nell’elenco devono avere uno specifico decreto di omologazione per produrre accertamenti utilizzabili ai fini sanzionatori. I titolari delle precedenti approvazioni potranno comunque presentare i dispositivi alla procedura prevista e ottenere successivamente il riconoscimento richiesto.
La novità incide sul lavoro degli enti proprietari delle strade e degli organi di polizia che impiegano misuratori di velocità fissi, mobili o installati su postazioni presidiate. Ogni amministrazione dovrà poter ricostruire con chiarezza l’identità tecnica dello strumento, la sua posizione nel censimento nazionale e la regolarità delle verifiche periodiche. Per gli automobilisti del Lazio significa disporre di elementi più precisi per comprendere se il verbale sia stato formato correttamente.
Verbale e censimento nazionale, quali dati devono coincidere
Il primo documento da leggere con attenzione è il verbale. Oltre al luogo, all’orario, alla velocità rilevata e al limite vigente, dovranno essere individuabili gli estremi dell’apparecchio utilizzato e del decreto di omologazione. Marca, modello, versione e matricola consentono di cercare il dispositivo nel censimento nazionale del Ministero.
Il confronto deve essere puntuale. L’autovelox deve risultare censito alla data in cui è stata commessa l’infrazione e i dati presenti nell’archivio devono corrispondere a quelli riportati nella contestazione. Occorre poi verificare se il prototipo compaia nell’Allegato B oppure se abbia ottenuto un distinto decreto di omologazione.
Quando il verbale non permette di ricostruire tutti gli elementi, l’interessato può presentare una richiesta di accesso agli atti amministrativi all’ente che ha elevato la sanzione. In questo modo è possibile ottenere la documentazione tecnica collegata all’accertamento e controllare che riguardi esattamente il misuratore utilizzato.
Taratura, conformità e verifiche di funzionalità
L’omologazione rappresenta solo uno dei controlli necessari. Il misuratore deve essere conforme al modello autorizzato, sottoposto a taratura e accompagnato da verifiche di funzionalità valide nel giorno dell’accertamento. Un dispositivo correttamente identificato può comunque presentare irregolarità documentali o tecniche che richiedono un esame specifico.
Per questo motivo non basta fermarsi al nome commerciale dell’autovelox. La matricola identifica il singolo apparecchio, mentre versione e modello permettono di stabilire a quale prototipo appartenga. Anche la documentazione sulla taratura deve riferirsi proprio allo strumento che ha registrato il superamento del limite.
Una verifica incompleta rischia di confondere apparecchi simili, installati dallo stesso ente o appartenenti alla medesima famiglia produttiva. Data del controllo, certificato di taratura, verbale di funzionalità e corrispondenza della matricola devono formare un quadro coerente.
Le vecchie multe non vengono annullate dal nuovo decreto
L’entrata in vigore del decreto non determina l’eliminazione d’ufficio delle sanzioni precedenti. Una multa già notificata conserva i suoi effetti finché non viene pagata, annullata dall’amministrazione oppure contestata con un ricorso accolto. Anche l’eventuale assenza dell’autovelox dal censimento alla data dell’infrazione non produce da sola la cancellazione del verbale.
L’irregolarità deve essere sollevata dall’interessato nei termini previsti. Saranno il prefetto o il giudice di pace, in base alla procedura scelta, a valutare documenti, date e caratteristiche del dispositivo.
Non esiste quindi una certezza preventiva di vittoria. Ogni contestazione dipende dai vizi riscontrati, dalle prove disponibili e dalla decisione dell’autorità competente. Il nuovo decreto non trasforma ogni vecchia multa in una sanzione nulla e non sana automaticamente eventuali problemi presenti nei singoli accertamenti.
Ricorso al giudice di pace o al prefetto, scadenze e pagamento
Le strade per impugnare la multa sono alternative. Il ricorso al giudice di pace deve essere presentato entro 30 giorni dalla notifica; quello al prefetto entro 60 giorni. Prima di scegliere è utile acquisire il verbale completo, controllare il censimento, chiedere gli atti mancanti e valutare la consistenza dell’irregolarità.
Chi intende contestare la sanzione, di regola, non deve procedere al pagamento. Il versamento, compreso quello effettuato in misura ridotta, chiude normalmente la possibilità di impugnare il verbale.
La data dell’infrazione, la data di notifica e il giorno in cui scade il termine devono quindi essere annotati subito. Il nuovo decreto offre strumenti di verifica più ordinati, ma richiede attenzione: una multa ritenuta irregolare non scompare da sola e una contestazione presentata fuori tempo perde efficacia.
