Bagaglio riconsegnato tagliato e svuotato: il Giudice di Pace di Velletri condanna la compagnia aerea

Bagaglio danneggiato e svuotato dopo un volo: il Giudice condanna la compagnia aerea a risarcire il passeggero con 850 euro più interessi
Di Redazione

Un viaggio intercontinentale si è trasformato in una controversia giudiziaria conclusasi con una condanna al risarcimento del danno a carico di una compagnia aerea, ritenuto responsabile dell’omessa custodia del bagaglio affidatogli dal passeggero.

I fatti risalgono alla fine di novembre 2023, quando un viaggiatore, giunto in Italia dopo un volo di linea con scalo intermedio, ha ritirato il proprio bagaglio da stiva scoprendo che lo stesso risultava visibilmente danneggiato: il borsone appariva tagliato e completamente svuotato del contenuto, pur conservando il tagliando identificativo applicato al momento del check-in.

Secondo quanto accertato in giudizio, il passeggero aveva immediatamente segnalato l’accaduto agli uffici aeroportuali competenti e presentato denuncia presso la Polizia di frontiera nello stesso giorno dell’arrivo, adempiendo tempestivamente agli oneri di reclamo previsti dalla normativa internazionale sul trasporto aereo. Nei giorni successivi, era stato inoltrato anche un reclamo scritto corredato da documentazione fotografica e dalla denuncia-querela.

Il vettore aereo, costituitosi in giudizio, aveva preliminarmente eccepito la tardività dell’azione, richiamando i termini di decadenza previsti dalla Convenzione di Montreal del 1999, nonché contestato nel merito la domanda, sostenendo l’inidoneità del bagaglio – un borsone in tela – a garantire la sicurezza del contenuto durante il trasporto.

Il Giudice di Pace di Velletri, con sede in Albano Laziale, dott. Fabio De Felice, ha tuttavia respinto tali difese, ritenendo, con sentenza n. 1322/2025, dimostrata sia l’esistenza del rapporto contrattuale di trasporto sia la tempestività della denuncia del danno. È stato inoltre accertato che il bagaglio era stato riconsegnato al passeggero deteriorato e privo del contenuto originario, circostanza non contestata dalla compagnia.

In assenza di prova documentale puntuale circa il valore dei beni sottratti, il giudice ha proceduto a una liquidazione equitativa del danno, richiamando il limite risarcitorio previsto dalla Convenzione di Montreal per i danni al bagaglio registrato, pari a 1.000 diritti speciali di prelievo per passeggero. In tale cornice, il risarcimento è stato quantificato in euro 850, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.

Con la sentenza, il vettore è stato dunque dichiarato responsabile dell’inadempimento contrattuale e condannato non solo al risarcimento del danno, ma anche al pagamento delle spese di lite, poste a suo carico secondo il principio della soccombenza.

La decisione ribadisce l’obbligo del vettore aereo di garantire l’integrità e la custodia del bagaglio affidato, nonché l’importanza, per il passeggero, di attivarsi con immediatezza in caso di danni o sottrazioni, al fine di non incorrere in decadenze e di preservare i propri diritti risarcitori.

Avv. Carlo Affinito

 
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