Colosseo, Andrea Moretti morto a 22 anni: appalti, subappalti e controlli, dove si spezza la sicurezza

La morte di Andrea Moretti al Colosseo riapre il problema di appalti, subappalti, controlli e sicurezza nei cantieri italiani
Di Francesco Vergovich
Carabinieri al Colosseo

La morte di Andrea Moretti obbliga a guardare oltre la dinamica dell’incidente avvenuto al Colosseo. Aveva 22 anni, era un operaio specializzato nei lavori in quota e stava lavorando all’installazione del nuovo impianto di illuminazione dell’Anfiteatro Flavio quando è precipitato per circa dieci metri. È stato trovato con l’imbracatura indossata, ma senza la fune agganciata. Perché sia accaduto dovranno stabilirlo la Procura di Roma, i Carabinieri, gli accertamenti tecnici e l’autopsia. L’inchiesta procede per omicidio colposo, al momento contro ignoti.

Un elemento, però, è già noto. Andrea Moretti lavorava per la Quintilio Moretti srl, impresa abruzzese specializzata nell’edilizia acrobatica, impegnata al Colosseo in subappalto per una lavorazione altamente specialistica. Secondo quanto riferito dalla Fillea Cgil, dalle verifiche svolte finora non risultavano irregolarità contributive o vertenze a carico dell’azienda. Questo dato va sottolineato perché sarebbe sbagliato trasformare automaticamente la parola “subappalto” in una sentenza sulle responsabilità di questa tragedia.

La questione è più ampia. Il subappalto diventa un problema di sicurezza quando la moltiplicazione delle imprese presenti in un cantiere produce una parallela frammentazione dell’organizzazione, dei controlli e della percezione delle responsabilità. Non è una considerazione astratta. Nell’aprile scorso la stessa Inail ha definito gli appalti di opere e manutenzioni uno degli ambiti più complessi per la prevenzione degli infortuni, proprio per la contemporanea presenza di più imprese, la frammentazione delle responsabilità e la gestione dei rischi derivanti dall’interferenza tra lavorazioni diverse.

Una catena più lunga richiede controlli più forti, non più deboli

Quando un committente affida un’opera a un’impresa e questa ne trasferisce una parte a un’altra società, la responsabilità della sicurezza non scompare lungo la catena. La normativa italiana prevede esattamente il contrario.

Il Testo unico sulla sicurezza assegna obblighi al committente o al responsabile dei lavori già nella progettazione e nell’organizzazione dell’opera. L’impresa affidataria deve verificare le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l’applicazione delle prescrizioni previste dai piani di sicurezza. Il Codice dei contratti stabilisce inoltre che l’affidatario sia solidalmente responsabile con il subappaltatore per gli obblighi di sicurezza e impone che i relativi costi siano corrisposti al subappaltatore senza alcun ribasso.

La legge, dunque, costruisce una catena di responsabilità. Il problema nasce quando la catena contrattuale diventa più efficiente della catena dei controlli.

Un lavoro può essere affidato, suddiviso, specializzato e trasferito, ma qualcuno deve continuare a sapere esattamente chi sta lavorando, dove, con quali attrezzature, secondo quale procedura e sotto la sorveglianza di chi. La sicurezza non può dipendere soltanto dal comportamento dell’ultimo operaio che materialmente esegue il lavoro.

Questo punto assume un peso particolare nel caso dei lavori in quota. Il decreto legislativo 81 stabilisce che il datore di lavoro debba scegliere le attrezzature più idonee a garantire condizioni sicure, dando priorità alle protezioni collettive rispetto a quelle individuali. L’impiego delle funi è consentito quando, dopo una valutazione dei rischi, il lavoro può essere eseguito in sicurezza e un’attrezzatura alternativa più sicura non risulta giustificata. Per i sistemi di accesso e posizionamento mediante funi sono inoltre previsti formazione teorico-pratica, addestramento e specifiche procedure di sicurezza.

Il vero costo che un appalto non dovrebbe comprimere

Nel dibattito pubblico torna spesso l’espressione “appalto al massimo ribasso”. La realtà normativa attuale è più articolata. Il Codice dei contratti pubblici non prevede sempre il minor prezzo: in diverse fattispecie impone l’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del rapporto tra qualità e prezzo, mentre in altre procedure il prezzo può avere un ruolo determinante. Soprattutto, i costi della manodopera e della sicurezza devono essere individuati separatamente e sono scorporati dall’importo assoggettato al ribasso.

Sulla carta, dunque, la sicurezza non si può scontare.

Nella realtà di un cantiere, tuttavia, la pressione economica non passa soltanto dalla voce denominata “costi della sicurezza”. Passa attraverso il numero degli addetti, i tempi assegnati alla lavorazione, la disponibilità di un preposto, la formazione, l’organizzazione dei turni, le attrezzature utilizzate, le ore necessarie per predisporre un intervento, la supervisione e la capacità dell’impresa di fermare un lavoro quando le condizioni non sono quelle previste.

Proprio per questo la questione del prezzo non può essere liquidata osservando che gli oneri della sicurezza sono formalmente incomprimibili. Un sistema realmente sicuro deve verificare se quelle risorse e quelle procedure esistano anche nella pratica e se l’organizzazione del lavoro consenta effettivamente di rispettarle.

Nel 2025 l’Ispettorato nazionale del lavoro ha definito 40.474 ispezioni in materia di salute e sicurezza: 33.249 hanno avuto esito irregolare, pari all’82,1%. Il dato non rappresenta naturalmente l’82 per cento di tutte le aziende italiane, perché l’attività ispettiva è indirizzata soprattutto verso situazioni selezionate sulla base del rischio, ma descrive con chiarezza quanto sia necessario mantenere una vigilanza capillare nei settori maggiormente esposti. Nell’edilizia, nello stesso anno, le ispezioni complessivamente definite sono state 32.492 e quelle con irregolarità 23.335.

Nel 2026 aumentano i morti nelle costruzioni

Anche i dati Inail spiegano perché la morte del giovane operaio al Colosseo non possa essere considerata soltanto una tragica fatalità individuale sulla quale attendere gli esiti giudiziari.

Nei primi sette mesi del 2026 sono state denunciate 422 morti avvenute in occasione di lavoro, dieci in meno rispetto allo stesso periodo del 2025. Il numero complessivo diminuisce leggermente, ma nelle costruzioni la direzione è opposta: i decessi denunciati sono saliti da 67 a 76. Nello stesso periodo le denunce di infortunio avvenuto durante il lavoro, escluse quelle degli studenti, hanno raggiunto quota 256.471, con un aumento del 4,9 per cento rispetto ai primi sette mesi dell’anno precedente. Sono dati provvisori, come precisa l’Inail, ma sufficienti a descrivere un problema che resta strutturale.

L’attenzione dello stesso Ministero del Lavoro si sta concentrando sulle imprese ad alto rischio che operano nei cantieri in regime di appalto e subappalto, insieme al rafforzamento della vigilanza, del badge di cantiere e della patente a crediti. Se le istituzioni stanno lavorando proprio su questo segmento della filiera, significa che il problema organizzativo è riconosciuto.

La responsabilità non può fermarsi all’ultimo anello

L’inchiesta sulla morte di Andrea Moretti dovrà stabilire perché un operaio specializzato sia precipitato mentre lavorava in quota nel Colosseo, se il sistema anticaduta fosse stato utilizzato correttamente, quali procedure fossero previste, chi dovesse verificarne l’applicazione e se ogni misura necessaria fosse stata adottata.

Non serve anticipare le conclusioni della magistratura per porre una questione che riguarda migliaia di cantieri italiani. Quanto più un lavoro viene distribuito tra committenti, affidatari, subappaltatori ed eventuali ulteriori operatori, tanto più la verifica della sicurezza deve diventare concreta, continuativa e riconducibile a persone precisamente individuate.

Il sistema non può limitarsi a produrre piani di sicurezza, attestati, corsi e documenti formalmente corretti. Deve garantire che prima che un operaio salga a dieci metri di altezza qualcuno abbia verificato le condizioni in cui lavorerà, le protezioni disponibili, la procedura da seguire e la presenza di chi deve controllarne l’esecuzione.

La morte di un lavoratore non dimostra da sola il fallimento di un’intera normativa e il ricorso al subappalto non dimostra da solo una responsabilità. I numeri degli infortuni, le irregolarità riscontrate dagli ispettori e le criticità della filiera degli appalti documentate dalla stessa Inail indicano però che il punto debole non può essere cercato soltanto nell’ultimo gesto compiuto da chi si trovava sul cantiere. La sicurezza deve essere verificata lungo tutta la catena, a partire da chi commissiona e organizza il lavoro.

 
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