E’ incostituzionale la nuova legge sulle locazioni voluta dal PD?

Secondo il costituzionalista Mangiameli vi è più di un profilo di incostituzionalità della recentissima L. 80/14

Durante la trasmissione “Un giorno speciale”,  con Francesco Vergovich su RADIO RADIO,  si è parlato dell’art.5 1-ter L.80/14  che ha fatto rivivere effetti e rapporti giuridici sorti con i contratti registrati in base all’art. 3 comma 8 e 9 D.Lgs 23/2011, dichiarato incostituzionale due mesi fa con sentenza della Consulta n.50/2014.

In pratica gli inquilini che avevano denunciato i loro proprietari di casa e che avevano ottenuto un nuovo contratto di 8 anni ad un canone minimo potranno usufruire dello stesso trattamento, solo, però, fino al 31.12.2015.

Sotto la lente di ingrandimento vecchi e nuovi profili di  incostituzionalità della legge

Un gradito ritorno è stato quello del Prof. Stelio Mangiameli, Ordinario di Diritto Costituzionale all’Università di Teramo, come sempre chiarissimo ed incisivo, al quale abbiamo chiesto:

 

Avv. Cotronei: Sono bastati due mesi per vanificare due anni in cui dieci Tribunali italiani hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art 3 commi 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 e alla fine dei quali la Corte ha effettivamente stabilito che l’articolo in questione era incostituzionale. La sentenza n.50/2014, alla luce della nuova legge, può considerarsi carta straccia?

Prof. Mangiameli: La sentenza non è carta straccia.

La Corte ha fatto una pronuncia che riguardava essenzialmente profili di ordine procedurale. La legge di delega non abilitava il Governo a legiferare su quell’oggetto. Di qui l’incostituzionalità.

Nel caso della L.80/14 ci troviamo di fronte ad un provvedimento di carattere legislativo che proviene dal Parlamento che è il soggetto che ha adottato la disposizione e che aveva il potere di farlo.

Tuttavia, non va dimenticato che la questione sollevata dinanzi alla Corte non presentava solo il profilo dell’eccesso di delega, ma anche per il contrasto con l’art.42 Cost. e con altri principi come quello della ragionevolezza della norma.

Se si ritiene di far rivivere la norma dichiarata incostituzionale si riapre la questione di merito. E un nuovo contenzioso mi pare inevitabile.

Peraltro, la disposizione dell’art.5 1-ter è tutt’altro che perspicua: non si capisce infatti quali effetti vengono fatti salvi. Sembra proprio che si sia voluto impedire che, a causa della incostituzionalità dell’art.3 pronunciata dalla Corte, i proprietari potessero richiedere la restituzione del bene per la morosità dei conduttori.

Avv. Cotronei: La Corte ha deciso nei giorni scorsi, prima dell’entrata in vigore della 80/14,  un’ordinanza avente ad oggetto la incostituzionalità dell’art 3,  dichiarandola inammissibile per difetto dell’oggetto,  essendo intervenuta la sentenza 50/2014.

Prof. Mangiameli: E’ una sentenza di contenuto processuale e non materiale. La inammissibilità viene pronunciata per tutte le questioni successive, proposte su una norma che sia stata già dichiarata incostituzionale:

Avv. Cotronei: Visto che oggi 11 giugno 2014 la Corte ha una nuova camera di Consiglio su un’altra precedente ordinanza sul tema dell’art.3 , potrebbe rientrare nel merito della questione, applicando l’istituto della “autorimessione davanti a se stessa”, visto che nel frattempo è entrata in vigore la nuova legge che, in un certo senso, rimette in gioco lo stesso art. 3?

Prof. Mangiameli: Questo lo potrebbe senz'altro fare, anzi non avrebbe nemmeno bisogno di autorimettersi la questione. Potrebbe semplicemente dire che la disposizione del 2011 è stata sostituita da quella del 2014 e quindi fare la sua valutazione di costituzionalità non più sulla norma dichiarata illegittima costituzionalmente, ma sulla nuova disposizione.

Avv. Cotronei: La Dr. Imposimato, Giudice della 6 sezione del Tribunale di Roma, ha rilevato un chiaro profilo di incostituzionalità in riferimento all’art. 3 Cost. in quanto, con la nuova legge, due situazioni giuridiche identiche vengono trattate in modo diverso: chi ha registrato un contratto in nero o parzialmente in nero o in ritardo rispetto ai termini di legge (30 giorni), nelle more tra l’emanazione della sentenza 50/2014 (15.3.2014) e l’entrata in vigore della nuova legge (28.5.2014), subisce un trattamento diverso da chi è nella stessa situazione e rientra nella nuova legge.

Prof. Mangiameli: Il contrasto della nuova norma con il principio di ragionevolezza e con l’art.3 mi sembra quello più forte. Io lo legherei anche sotto il profilo della tutela della proprietà privata (art.42) che mi sentirei di consigliare ad un eventuale giudice che voglia sollevare la questione di costituzionalità.”

In sostanza, il rimedio posto dal legislatore sotto le elezioni (la legge è stata approvata dalla Camera due giorni prima delle elezioni europee e qualche effetto, mi pare, l’abbia pure sortito) e sotto la evidente spinta delle associazioni per la casa,  sembra più un ulteriore regalo (questa volta a tempo)  per gli inquilini che il frutto di una politica concertata tra le parti in causa per una soluzione concordata che abbia come scopo la lotta all’evasione fiscale, il diritto dei cittadini ad abitare in case decorose e a costo contenuto e il diritto dei proprietari di non essere privati violentemente e proditoriamente del loro bene.

Lo scontro tra Parlamento e Consulta è ormai frontale e si spiega soltanto con la volontà pervicace di alcuni di voler prevaricare altri. Con tutti i mezzi, anche a costo di violare ripetutamente la Costituzione, ridotta al ruolo di un fastidioso custode di scomodi princìpi.

Però vorrei far presente che la Costituzione non è stata ancora abrogata….

Avv. Paolo Cotronei

 

 

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