Economia, Speciale “Start Up Innovative”, requisiti e incentivi

Sono quelle società che hanno per oggetto sociale lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi

La "start-up innovativa”, si definisce così quella società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero la società europea residente in Italia, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione che ha quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

 

Requisiti. L'impresa “start-up innovativa” può assumere la forma di società di capitali, essendo ammessa la forma della società per azioni, della società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata anche nella veste di s.r.l. semplificata o s.r.l. a 1 euro, oppure di società cooperativa, a condizione che le azioni o le quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.

Inoltre, l'art. 25, comma II, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 prevede che:

la società deve essere costituita e svolgere attività d'impresa da non più di 60 mesi;

l'impresa deve essere residente in Italia ai sensi dell'art. 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 oppure in uno degli Stati membri dell'Unione Europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, a condizione che abbia una sede produttiva od una filiale in Italia;

il totale del valore della produzione annua della società, a partire dal secondo anno, non deve essere superiore a 5 milioni di euro;

la società non deve distribuire o aver distribuito utili;

la società deve avere quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;

la società non deve essere stata costituita da una fusione, scissione societaria od a seguito di cessione d'azienda o di ramo d'azienda.

Requisiti. A ciò si aggiunge il fatto che la “start-up innovativa” deve possedere almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti sostanziali:

1. le spese in ricerca e sviluppo sostenute dalla società debbono essere uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione; 

2. la società deve impiegare come dipendenti o collaboratori, a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore ad 1/3 della propria forza lavoro, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera ovvero in possesso di laurea, e che abbia svolto un'attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca da almeno 3 anni in Italia o all'estero; è possibile, in alternativa, impiegare come dipendenti o collaboratori, a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore a 2/3 della forza lavoro complessiva, personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'art. 3 del Regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270;

3. la società deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa ad una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o ad una nuova varietà vegetale direttamente afferenti all'oggetto sociale ed all'attività d'impresa; l'art. 9, comma XVI, lett. d) del D.L. 28 giugno 2013, n. 76 ha esteso l'ambito di titolarità dei diritti di privativa industriale anche ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore a condizione che sia anch'essa afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

L'atto costitutivo delle società che assumono la forma di “start-up innovative” o di “incubatori certificati” potrà essere redatto mediante atto pubblico oppure mediante atto sottoscritto con le modalità previste dall'art. 24 del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. Codice dell'Amministrazione digitale), vale a dire attraverso un documento informatico firmato digitalmente.

Sezione speciale del Registro delle Imprese. L’art. 25, comma 12, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 prevede, più precisamente, che la start-up innovativa è automaticamente iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese a seguito della compilazione e presentazione di una domanda in formato elettronico,

L’esenzione degli oneri per l’avvio. L’art. 26, co. VIII, del D. L. 18 ottobre 2012, n. 179 prevede l’esonero dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria al momento dell’iscrizione della start-upinnovativa e dell’incubatore certificato nella sezione speciale del registro delle imprese. La start-up innovativa e l’incubatore certificato sono altresì esenti dal pagamento del diritto annuale in favore delle Camere di Commercio.

Agevolazioni per l’assunzione di personale nelle start-up innovative e negli incubatori certificati. Per le start-up innovative e per gli incubatori certificati delle disposizioni è previsto un contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati e questo avviene in modo semplificato dal momento che il credito d’imposta è concesso al personale altamente qualificato assunto a tempo indeterminato (compreso il personale assunto con contratti di apprendistato); il credito d’imposta è concesso in via prioritaria rispetto alle altre imprese e l’istanza per il conseguimento del credito d’imposta è redatto in forma semplificata secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dello sviluppo economico.

Incentivi Fiscali. Saranno validi anche per il 2016 gli incentivi fiscali a favore dei soggetti che investono nel capitale delle start-up innovative. Per le persone fisiche l’incentivo consiste in una detrazione dall’imposta lorda pari al 19% della somma investita. Invece, i soggetti passivi IRES potranno fruire di una deduzione dal reddito complessivo di un importo pari al 20% dei conferimenti effettuati. Le percentuali salgono rispettivamente al 25 e al 27% nel caso di investimenti nelle start-up a vocazione sociale o per gli investimenti in start-up innovative che sviluppano e commercializzano esclusivamente prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico

MAXIAMMORTAMENTO AGLI INCENTIVI. Proroga della disciplina del maxiammortamento , con esclusione dei veicoli non strumentali , introduzione di un incentivo “rafforzato” per alcuni beni materiali ad alto contenuto tecnologico, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale (Industria 4.0), e previsione della possibilità di maggiorare del 40% gli investimenti in alcuni beni immateriali (software) effettuati dai soggetti che beneficiano dell’iper ammortamento. Sono le tre direttrici lungo le quali viaggiano gli incentivi agli investimenti in beni strumentali nuovi previsti dalla legge di bilancio.

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