Responsabilità della compagnia di assicurazione in caso di malversazione da parte degli intermediari

Le eventuali condotte illecite degli intermediari non devono pregiudicare il consumatore, che ha agito con correttezza e affidamento

Assicurazioni, polizza auto

Assicurazioni, polizza auto

In un contesto di mercato assicurativo sempre più complesso, si pone l’accento sulla tutela dei consumatori di fronte a episodi di truffa o appropriazione indebita da parte degli intermediari assicurativi. Secondo le recenti interpretazioni dell’art. 118 del codice delle assicurazioni private, emanato con il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, emerge un principio fondamentale: la salvaguardia dell’assicurato in buona fede.

È stato chiarito che nel caso in cui un agente, subagente o broker commetta atti illeciti con l’appropriazione indebita delle somme versate per il premio assicurativo, la compagnia di assicurazione rimane obbligata al risarcimento dei danni in caso di sinistro.

La normativa pone un argine efficace a potenziali danni ulteriori per l’assicurato, stabilendo che il conducente o il proprietario del veicolo non debbano rispondere né dei danni, né delle sanzioni amministrative previste dall’art. 193 del codice della strada, quali la sanzione pecuniaria e la decurtazione dei punti dalla patente di guida.

Tale protezione si radica nella considerazione che il pagamento del premio effettuato all’intermediario, se eseguito in buona fede, si considera come eseguito direttamente all’impresa di assicurazione. Questo principio si estende a tutti gli intermediari assicurativi, inclusi i subagenti e i broker, purché regolarmente iscritti al registro unico degli intermediari.

La ratio legislativa è chiara: le dinamiche interne e le eventuali condotte illecite degli intermediari non devono pregiudicare il consumatore, che ha agito con correttezza e affidamento. La norma si erge a baluardo dei diritti dei consumatori, garantendo che le somme versate per la copertura assicurativa siano considerate come ricevute dalla compagnia di assicurazioni, indipendentemente dall’effettivo trasferimento del denaro.

Questa disposizione rafforza la fiducia nel sistema assicurativo e pone l’assicurato al riparo da conseguenze ingiuste, riconfermando il principio che la buona fede dell’assicurato deve essere sempre salvaguardata nel rapporto con la compagnia di assicurazione e i suoi intermediari.

(Avvocato Carlo Affinito)