Artena, due candidati consiglieri esclusi dalla Commissione Elettorale

Inoltre, il Tar ha accolto il ricorso di Sara Centofanti e ha condannato il Comune a pagare 1500,00 €

Mentre due candidati della lista “Artena Rinasce”, Felicetto Angelini sindaco, sono stati esclusi dalla Commissione Elettorale Circondariale di Velletri, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio ha pubblicato la sentenza sul ricorso “numero di registro generale 1840 del 2019”, proposto da Sara Centofanti, contro il Comune di Artena “non costituito in giudizio”, nei confronti di Marco Valeri. Procediamo per gradi. La Commissione Elettorale, nella giornata di ieri, ha identificato degli elementi di incandidabilità nei confronti di Domenico Pecorari e Marco Valeri. Per il primo i funzionari della Commissione hanno rilevato la presenza di una condanna del 2011, che sembrerebbe essere stata prescritta nel 2015. Comunque, Domenico Pecorari sta integrando i documenti presentati e avrà tempo fino a mezzogiorno di domani. Per Marco Valeri, gli stessi funzionari, hanno rilevato la presenza di un patteggiamento nel 2011. Marco Valeri potrebbe far ricorso al Tar. Sia Pecorari che Valeri avevano partecipato alle elezioni comunali del 2014, ma nessuna delle due situazione era sorta.

Per quanto riguarda la sentenza del Tar, pubblicata il 26 aprile, il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Seconda Bis, si è pronunciato sul ricorso proposto da Sara Centofanti, contro il Comune di Artena “non costituito in giudizio”, nei confronti di Marco Valeri, "per l'annullamento della Delibera del Consiglio Comunale di Artena n. 25 del 22.5.2018, pubblicata all'albo pretorio in data 2.7.2018 ma mai notificata alla ricorrente, con la quale è stata approvata la ‘Proposta di decadenza consigliere comunale – art. 11, c. 5, dello Statuto del Comune di Artena e art. 31, c. 5, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale’; della Delibera del Consiglio Comunale di Artena n. 26 del 22.5.2018, pubblicata all'albo pretorio in data 2.7.2018, avente ad oggetto la ‘Surroga consigliere decaduto e contestuale convalida dell'elezione’; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compresi, in parte qua, lo Statuto del Comune di Artena – limitatamente all'art. 11, co. 5 – ed il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale – limitatamente all'art. 31, co. 5 – (docc. 3 e 4, fasc. I°); e per il consequenziale accertamento della nullità degli atti di convocazione del Consiglio Comunale di Artena per i giorni 14/2 e 16/2 prossimi, nella parte in cui, in aperta violazione della predetta sentenza del TAR Lazio, Roma, sez. II-bis, 20.12.2018, n. 12422, la dott.ssa Centofanti non figura tra i consiglieri convocati (tra i quali, invece, continua ad esservi il sig. Valeri, pur privo di titolo) e, per quanto occorrer possa, di tutti gli atti con cui la medesima amministrazione comunale si rifiuta di eseguire tale pronuncia…”

Per questi motivi il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio ha deciso di “accoglie il ricorso e, per l’effetto, ordina al Comune di Artena di dare piena e completa applicazione alla sentenza n. 12422/2018 del 20.12.2018 di annullamento delle delibere n. 25/2018 e n. 26/2018 con conseguente reintegrazione della ricorrente nella carica e nelle prerogative di Consigliere Comunale, nel termine di 10 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente pronuncia; dichiara nulli i provvedimenti impugnati; condanna il Comune di Artena alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.500,00 oltre accessori di legge ed oltre alla rifusione del contributo unificato”.

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