Istigare a pratiche alimentari inidonee, anoressia o bulimia, sarà reato
All’esame della commissione sanità del Senato il ddl bipartisan che introduce nell’ordinamento il reato di istigazione all’anoressia o alla bulimia
Reclusione fino a un anno per chi istiga alla magrezza, o comunque al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare anoressia o bulimia. È quanto prevede la proposta di legge bipartisan all'esame della commissione sanità del Senato. Il testo del ddl mira a introdurre il reato ad hoc di istigazione all'anoressia (art. 580-bis c.p.), riconoscendo anzitutto tale patologia, insieme alle altre inerenti i gravi disturbi del comportamento alimentare, come "malattie sociali", col fine di combattere in qualsiasi forma la loro incentivazione e fermare un fenomeno grave che colpisce in modo subdolo migliaia di giovanissimi fin dall'età puberale, anche online (basta pensare alla diffusione esponenziale dei siti che in Italia danno consigli per il perseguimento ossessivo della perdita di peso).
I dati del resto parlano chiaro: in Italia le persone colpite da disturbi alimentari sono circa 2 milioni e ogni anno si assiste a 6 nuovi casi di anoressia ogni 100mila abitanti e a 12 di bulimia. Secondo la Federazione italiana medici pediatri, inoltre, il rischio sta crescendo in misura esponenziale nella fascia d'età tra 11-13 anni. Oltre a definire i disturbi come anoressia (il rifiuto del cibo) e la bulimia (il bisogno di assumere spropositate quantità di cibo), quali "malattie sociali", il ddl introduce un reato ad hoc di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocarle. Il nuovo art. 580-bis del codice penale, punisce, "chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, determina o rafforza l'altrui proposito di ricorrere a pratiche di restrizione alimentare prolungata, idonee a procurare l'anoressia o la bulimia, e ne agevola l'esecuzione" con la reclusione fino a un anno.
Se il reato è commesso nei confronti di una persona minore degli anni quattordici o di una persona priva della capacità di intendere e di volere, la reclusione sale fino a 2 anni. Inoltre, il Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e delle politiche sociali, sentiti i provider, stabilisce, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, "i criteri e le modalità per impedire l'accesso ai siti che diffondono, tra i minori, messaggi suscettibili di rappresentare, per il loro contenuto, un concreto pericolo di istigazione al ricorso a pratiche di restrizione alimentare prolungata, idonee a provocare e diffondere le malattie di cui all'articolo 1, comma 1".
Sono particolarmente d’accordo nella previsione di questo reato punisce chi, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, determina o rafforza l’altrui proposito di ricorrere a pratiche di restrizioni alimentare prolungata, idonea a procurare l’anoressia o la bulimia con la reclusione fino a un anno.