Anche ad Artena il fondo regionale per i nuclei familiari in difficoltà

Caschera: “Siamo stati uno dei primi Comuni ad aderire. Ringrazio i dipendenti comunali per il lavoro svolto”

Il Comune di Artena è stato uno dei primi Comuni ad approvare “la concessione di contributi agli inquilini morosi incolpevoli”, ovvero a coloro che si trovano in situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione per la perdita o la riduzione della capacità reddituale del proprio nucleo familiare. Ad annunciarlo l’Assessore ai servizi sociali, Avvocato Lara Caschera: “il 15 febbraio 2017 abbiamo pubblicato l’avviso pubblico. Siamo stati uno dei primi Comuni ad approvare la determinazione dirigenziale regionale”.

Quali sono i requisiti che deve avere il cittadino per ottenere il contributo?

“Ricadono in tale situazione coloro che hanno perso il lavoro per licenziamento; che hanno avuto una consistente riduzione dell’orario di lavoro; che si trovano sotto cassa integrazione ordinaria o straordinaria; a chi non è stato rinnovato il contratto a termine o di lavoro atipico; chi ha cessato l’attività di libero professionista o imprese fallite per causa di forza maggiore; coloro che sono stati colpiti da malattie gravi, infortuni; nuclei familiari con decessi; con consistente riduzione del reddito dovuta all’impiego di parte del salario per spese mediche o assistenziali. La perdita o la consistente riduzione della capacità reddituale deve essere successiva alla stipula del contratto e si verifica quando il rapporto canone-reddito raggiunge un’incidenza superiore al 30%. I requisiti per accedere a tale contributo sono: un reddito I.S.E. non superiore a 35.000,00 euro o un reddito derivante da regolare attività lavorativa con valore I.S.E.E. non superiore a 26.000,00 euro; essere destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità; essere in possesso del contratto di locazione di immobile ad uso abitativo regolarmente registrato (esclusi gli immobili delle categorie A1,A8,A9); essere in possesso della cittadinanza italiana, di un paese dell’UE o, se non dell’UE, di possedere regolare permesso di soggiorno. Costituisce criterio preferenziale all’interno del nucleo familiare la presenza di un ultrasettantenne, minore, invalido al 70%”.

Quali sono le procedure per richiedere il contributo?

“La domanda di partecipazione deve essere presentata utilizzando l’apposito modello fornito dal Comune e sottoscritta sia dall’inquilino moroso, sia dal proprietario. Le dichiarazioni sono rese sotto la propria responsabilità  e soggette a sanzioni amministrative e penali. Gli altri documenti che si devono necessariamente allegare sono: copia di un documento di identità (inquilino e proprietario); permesso o carta di soggiorno (extracomunitari); attestazione I.S.E. o I.S.E.E. dell’inquilino; copia del contratto di locazione; copia della citazione per la convalida di sfratto”.

A cosa è finalizzato il contributo?

“Il contributo serve: a sanare la morosità incolpevole, qualora il periodo residuo del contratto non sia inferiore a due anni con contestuale rinuncia all’esecuzione  del provvedimento di rilascio del’immobile; a differire l’esecuzione del provvedimento, qualora il proprietario lo consenta per trovare altra soluzione abitativa; ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale in caso di stipula di un nuovo contratto di locazione; ad assicurare il versamento di un numero di mensilità relative al nuovo contratto di locazione da sottoscrivere a canone concordato”.

Quali sono l’entità dei contributi?

“L’entità dei contributi è stabilita nel punto 4 dell’allegato A alla D.G.R. n.630/2016: a) fino ad un massimo di 8.000,00 euro per sanare la morosità incolpevole accertata; b) fino ad un massimo di 6.000,00 qualora il proprietario dell’immobile consenta il differimento dell’esecuzione del provvedimento di rilascio dell’immobile per il tempo necessario a trovare un’adeguata soluzione abitativa all’inquilino moroso incolpevole; c) ad assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione; d) fino ad un massimo di 12.000,00 euro per assicurare un numero di mensilità relative ad un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato. I punti c) e d) possono essere corrisposti dal Comune in un’unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto. L’importo massimo del contributo non può superare l’importo di 12.000,00 euro. Il contributo erogato è liquidato direttamente al proprietario qualora rinunci alla procedura di sfratto; qualora abbia dato disponibilità al differimento dei termini del rilascio dell’alloggio; come versamento del deposito cauzionale per un nuovo contratto; come versamento di un numero di mensilità in caso di stipula di un nuovo contratto a canone concordato. L’entità dei contributi è fissata secondo un principio di gradualità per favorire i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone”.    

“Ringrazio i dipendenti degli uffici comunali del mio settore che hanno lavorato alacremente” conclude l’Assessore Caschera.

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