Regime forfettario: tutte le novità introdotte nel 2019

L’entrata in vigore di tale regime nel 2015 ha pensionato quelli agevolati che erano precedentemente in vigore

Il Regime forfettario, chiamato anche regime dei minimi, è stato introdotto con la Legge 190/2014 ed è destinato alle persone fisiche che svolgono un’attività d’impresa o di lavoro autonomo e che rientrano in determinati requisiti ben precisi.

L’entrata in vigore di tale regime nel 2015 ha pensionato quelli agevolati che erano precedentemente in vigore.

Il forfettario è divenuto così l’unico regime agevolato che può essere utilizzato sia dai contribuenti che intendono intraprendere una nuova attività, sia da quelli in attività, alla sola condizione che siano presenti i requisiti previsti dalla normativa.

L’unica eccezione a quanto sopra riportato è rappresentata da coloro che fino al 2015 si sono avvalsi del regime dei nuovi minimi, che possono continuare ad applicarlo in via transitoria e fino alla scadenza naturale dello stesso.

Per accedere al regime forfettario 2019, l’unico requisito necessario riguarda il limite dei ricavi e dei compensi che non deve superare la soglia di 65.000€ per tutte le attività.

Le modifiche apportate decorrono dall’1 gennaio 2019: pertanto chi è già in attività deve verificare i requisiti sulla base dei dati riferiti all’anno precedente, mentre chi intraprende una nuova attività i dati vanno verificati su dati presunti.

Il superamento della soglia dei 65.000 euro determina la fuoriuscita dal regime forfettario a decorrere dall’anno successivo, indipendentemente da quanto sia sforato il tetto.

Il limite dei ricavi e dei compensi deve essere ragguagliato all’anno in caso d’inizio di attività e dal 01/01/2019 per la verifica del computo dei limiti di ricavi e compensi si assume la somma dei ricavi e dei compensi riguardanti le diverse attività esercitate.

La Legge di bilancio 2019 ha modificato anche alcune delle cause di esclusione dal regime forfettario, connessa al possesso di partecipazioni o allo svolgimento, contestuale o antecedente, di lavoro dipendente, lasciando inalterate tutte le restanti cause.

Per quanto riguarda il possesso di partecipazioni, dal 2019, non possono utilizzare il regime forfettario i soggetti che contemporaneamente all’attività possiedono una partecipazione in una società di persone, associazioni professionali o imprese familiari, oppure che controllano, direttamente o indirettamente, una società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni.

Per quello che riguarda il lavoro dipendente, fino al 2018 non potevano accedere al regime forfettario chi aveva percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati eccedenti l’importo di 30.000 euro.

La nuova formulazione della disposizione 2019 indica che non possono utilizzare il regime le persone fisiche la cui attività d’impresa o di lavoro autonomo sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro, oppure verso soggetti direttamente o indirettamente ad essi riconducibili con i quali sono in corso rapporti di lavoro oppure siano intercorsi rapporti nei due precedenti periodi d’imposta.

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