Case e d.lgs 23/2011, una prepotenza di stato

L’avv. Alfredo Besi boccia l’art.3 commi 8 e 9 della legge sulla cedolare secca in materia di affitti

Durante la trasmissione “Un giorno speciale” di Francesco Vergovich del 22 gennaio 2014 si è ripreso l’argomento relativo ai contratti di locazione e alla applicazione dell’ormai famigerato d.lgs 23/2011.
Ha partecipato alla trasmissione l’avv. Alfredo Besi del foro di Roma, esperto in materia locativa e costituzionale.

Cosa può dirci, dal punto di vista costituzionale, dell’aspetto della irretroattività della legge, in generale, e del fatto che il d.lgs 23/2011 viene considerato retroattivo ed applicabile anche alle situazioni contrattuali in essere risalenti ad un periodo precedente all’entrata in vigore della legge?
E’ una cosa abnorme. Il d.lgs 23/2011 prevede un meccanismo retroattivo nonostante non sia prevista, nella parte finale delle norme transitorie, l’abrogazione delle norme in contrasto. La irretroattività delle norme è uno dei principi di legalità su cui si fonda (o dovrebbe fondarsi) lo Stato italiano. In questo caso il principio viene chiaramente disatteso. Inoltre c’è una legge dello Stato, la 472 del 1997, che prevede che, anche per i procedimenti amministrativi, come in campo penale, nessuno può essere sanzionato per un fatto che al momento della commissione non era previsto come violazione. Espressamente l’ art.1: Nessuno può essere sanzionato se non in virtù di una norma entrata in vigore prima della commissione della violazione. Questo principio di legalità, nel caso del d.lgs 23/2011, è stato violato perché in esso è prevista l’applicazione di una sanzione anche a situazioni pregresse risalenti anche a quattro anni prima della entrata in vigore del decreto. Questa situazione è del tutto illegale, è del tutto incostituzionale. Va, inoltre, messo in evidenza un altro aspetto, non secondario, del problema: obbligati alla registrazione sono tanto il locatore, quanto il conduttore. Con questa norma si premia un soggetto (il conduttore) che sarebbe tenuto alla registrazione e che invece è inadempiente. Fra i due inadempienti, lo Stato punisce il locatore e favorisce il conduttore violando, con questa norma, l’art. 3 della Costituzione. Le due categorie di cittadini (conduttori e locatori), in questo caso, non sono uguali davanti alla legge. Inoltre, cosa ancora più grave, viene applicata una sanzione amministrativa senza possibilità, per il contribuente , di proporre opposizione, cosa che invece è sempre prevista. Se passo con il rosso e subisco una multa posso fare opposizione. In questo caso, no. Ma vi è di più. Non è prevista neanche la possibilità di contestare quello che il conduttore dichiara all’ADE. Ci sono stati casi in cui il conduttore ha dichiarato valori catastali inferiori o parziali per ottenere benefici ancora maggiori.

Anche ammesso che la sanzione, per un qualche motivo, debba essere pagata solo dal proprietario, ma perché premiare il conduttore?
Perchè lo Stato, incapace della verifica fiscale, demanda alla delazione dei terzi la soluzione del problema. Siamo arrivati al punto che io devo avere paura del vicino di casa. La denuncia potrebbe essere, infatti, proprio anche avanzata da chi ha un interesse a colpirmi. Diciamo la verità: questo decreto è un’autentica prepotenza dello Stato che non trova riscontro in nessun paese civile del mondo.

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